Recentemente la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha affrontato, nell’Interpello n. 5/2023, il quesito se è obbligatorio individuare il “preposto” per la sicurezza in tutte le aziende.
La Camera di Commercio di Modena aveva infatti avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:
Ricordiamo che il decreto legislativo n. 81/08 definisce il "preposto" come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
La normativa stabilisce che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha affermato che “sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione”.
Secondo la Commissione, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata “solo come extrema ratio nei casi in cui il datore di lavoro sovraintenda direttamente l’attività, esercitando i relativi poteri gerarchico funzionali”.
La Commissione ha inoltre precisato che, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, non potendo naturalmente un lavoratore essere il preposto di sé stesso.
Cogliamo l’occasione per ricordare che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/08 prevede che i preposti ricevano un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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