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EMERGENZA COVID 19

Legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore sottoposto ad isolamento fiduciario imputabile alla sua condotta. Lo chiarisce un’ordinanza del Tribunale di Trento

lunedì 22 febbraio 2021

Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 21 gennaio 2021, ha respinto l’impugnazione del licenziamento da parte di una lavoratrice, irrogato per assenza ingiustificata dal lavoro dovuta a sottoposizione ad isolamento fiduciario.
Il Giudice ha infatti ritenuto che costituisca una giusta causa di recesso la condotta del lavoratore che consapevolmente si ponga nella condizione di essere costretto all’isolamento fiduciario di 14 giorni previsto dalla normativa emergenziale, risultando in tal modo assente dal luogo di lavoro.

Il caso.
Nel caso di specie, una lavoratrice impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa irrogatole dal proprio datore di lavoro per non essere rientrata in servizio al termine del periodo di ferie (trascorso in Albania), avanzando richiesta di accertamento della nullità del licenziamento per carattere ritorsivo e di annullamento dello stesso per insussistenza della giusta causa, con obbligo di reintegra. In particolare, la lavoratrice, al suo rientro in Italia, era stata costretta ad osservare un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario in ottemperanza alla normativa emergenziale in vigore.
Il Tribunale ha respinto le richieste della ricorrente, sottolineando come al momento della partenza per l’Albania fosse già ampiamente in vigore l’obbligo di isolamento fiduciario per le persone che facevano rientro in Italia da un Paese estero e affermando pertanto che “la ricorrente, nel momento in cui si recò in Albania per trascorrere le proprie ferie (…) era o comunque doveva essere pienamente consapevole che al suo rientro in Italia non avrebbe potuto ritornare al lavoro immediatamente al termine del periodo feriale”.

Il Giudice ha dunque affermato la sussistenza di una diretta e piena responsabilità della lavoratrice, in quanto la stessa “ben avrebbe potuto evitare di trovarsi assoggettata a detto obbligo (di osservanza dell’isolamento fiduciario) astenendosi dall’effettuare il viaggio in Albania durante il periodo feriale”, ma al contrario si “è posta, per propria responsabilità, in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla data prescritta, ossia subito dopo la fine del periodo di ferie”.
Per tali motivi, secondo il Tribunale di Trento, l’assenza dal lavoro “non può considerarsi giustificata” e tale circostanza risulta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.

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