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DIPENDENTI CON FIGLI IN QUARANTENA PER CONTATTI SCOLASTICI DA COVID-19

Per i figli minori di 14 anni si può ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, al congedo straordinario

mercoledì 23 settembre 2020

I genitori lavoratori dipendenti con figli che frequentano scuole e servizi educativi dell’infanzia si potranno trovare a fronteggiare periodi di quarantena obbligatoria disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

L’art. 5, comma 1 del Decreto n. 111/2020 prevede che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena

  • del figlio convivente, minore di anni quattordici,
  • disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa al ricorso al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio fruendo di un congedo straordinario.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure previste dall’art. 5 del DL n. 111/2020 (lavoro agile o congedo straordinario), ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile, ovvero non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure previste dal DL n. 111/2020.

Per i periodi di congedo è prevista la corresponsione da parte dell’INPS di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2001.

Le misure previste dall’art. 5 del DL n. 111/2020 sono fruibili per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

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