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LA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE “DEI LAVORATORI FRAGILI”

Una circolare del Ministero Lavoro e del Ministero della Salute fornisce nuovi aggiornamenti e chiarimenti

mercoledì 23 settembre 2020

Chi sono i lavoratori fragili?

I ministeri ripercorrono le considerazioni finora svolte circa l'identificazione delle "Situazioni di fragilità" rilevate dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, da parte del medico competente (che come abbiamo visto ha assunto una nuova centralità durante l'emergenza covid-19): fra i criteri c'era l'età e la presenza di co-morbilità con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio (ai sensi del Documento del Comitato tecnico Scientifico n.630/2020)
Dati ancora più consolidati, diffusi dall'istituto Superiore di Sanità, hanno messo in evidenza però che "il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico".
In tal senso l'età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità (altrimenti non si renderebbe necessaria la valutazione medica per accertare la condizione di fragilità) e si esclude quindi l'automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità

Quando attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili?

I due ministeri chiedono che sia assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (in caso, ad esempio di sofferenza di malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).
E' necessaria, per la richiesta di visita, una documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

E per chi non è tenuto alla nomina del medico competente?

A tale proposito, riteniamo utile segnalare che, a seguito dell’emanazione della circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute (contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”) l’INAIL ha comunicato che per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” accessibile agli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

  • Spid;
  • Inps;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • INAIL, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali INAIL.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato che emetterà il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta e della postazione di lavoro del dipendente, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da IVA per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’INAIL per singola prestazione effettuata è fissata in € 50,85.

Quali visite sono differibili?

Secondo la circolare  sono differibili:

  • la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81 /2008):
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla nornativa vigente (art. 41 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 81/2008).
  • Eventuali altre visite che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2 (ad es. Spirometrie ed altri accertamenti e controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 15 legge n. 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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