Il “Decreto Rilancio” ha previsto, all’art.103, una disciplina per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri e anche la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo per 6 mesi, ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.
I settori interessati. Le disposizioni relative alla procedura di emersione si applicano esclusivamente ai seguenti settori di attività:
• Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
• Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) e per assistenza alla persona (badante).
Le istruzioni operative per l’emersione sono previste dal Decreto Ministeriale del 27 maggio 2020 e sono regolamentate secondo tre fattispecie:
1) la presentazione, presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, dell’istanza per l’emersione del lavoro irregolare a favore dei cittadini extracomunitari;
2) la presentazione, presso l’Inps, dell’istanza per l’emersione del lavoro irregolare prestato da italiani o cittadini comunitari;
3) la presentazione, presso la Questura, dell’istanza per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo da parte dei cittadini extracomunitari irregolari.
Sanatoria per comunitari e italiani. L’Inps, con la circolare 31 maggio 2020 n.68, ha definito le modalità di presentazione delle istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare intrattenuti con cittadini italiani o comunitari.
Riguardo alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, l’Inps ha precisato che sono equiparati ai “datori di lavoro domestico persona fisica” anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Inizio rapporto di lavoro da sanare. Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente il 19 maggio 2020 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.
Reddito minimo. L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non inferiore a 30 mila euro annui, per la sanatoria in ambito agricolo.
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a:
• 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
• 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Il coniuge e i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
La procedura. I datori di lavoro interessati a regolarizzare un rapporto di lavoro irregolare, devono inoltrare l’istanza online:
• sul sito del Ministero dell’Interno per i lavoratori extracomunitari;
• sul sito dell’Inps per i lavoratori comunitari e italiani;
previo pagamento, tramite modello F24, di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità saranno definite con decreto interministeriale.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
• il settore di attività del datore di lavoro;
• codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;
• nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
• attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
• dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
• la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente al 19 maggio 2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza (che deve avvenire dal 1° giugno al 15 agosto 2020), se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente al 19 maggio 2020, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• l’importo della retribuzione convenuta;
• l’orario di lavoro convenuto e il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:
• di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500 euro, con l’indicazione della data di pagamento;
• di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell’istanza;
• di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale che ne definirà l’importo.
In caso di esito positivo all’accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva ed apposita circolare.
Per approfondimenti e chiarimenti o per essere coadiuvati nella compilazione dell’istanza, gli associati possono contattare l’Ufficio Sindacale di Confcommercio Vicenza 0444 964300.
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