Il DL n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 25/2022, ha previsto, all’art. 4, comma 2-ter, per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, per il periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero, riservato a tutti i datori di lavoro operanti nei richiamati settori, vale a dire i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO della divisione 79, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi (anche non continuativi), nel periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi; fruibile entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero viene riparametrato e applicato su base mensile. Oltre ad essere soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, in quanto beneficio di tipo selettivo, tale sgravio è altresì soggetto al limite degli aiuti di Stato rientranti nel c.d. Temporary Framework, nonché al limite di stanziamento nazionale di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.
NOVITÀ
L’INPS, con il Messaggio n. 2712 del 6 luglio 2022, informa che, la Commissione europea ha autorizzato lo sgravio in questione, ritenendolo compatibile con il mercato interno.
Con lo stesso messaggio l’Istituto fornisce, inoltre, le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero in attesa di un prossimo provvedimento cui è subordinata l’effettiva fruizione.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI E RICHIESTA DELL’ESONERO
Possono quindi accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori dilavoro contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Pertanto, ai fini della corretta individuazione dei destinatari della misura, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione di tale previsione normativa è stato attribuito da parte dell’INPS, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione 2J che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
I datori di lavoro autorizzati, una volta ricevute dall’INPS - con un provvedimento di prossima emanazione - le istruzioni per l’effettiva fruizione, dovranno provvedere alla compilazione del modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni”, funzionale a quantificare l’esatto importo dell’esonero spettante.
Mediante tale modulo i datori di lavoro dovranno altresì dichiarare di non aver superato i limiti degli aiuti di stato previsti dal c.d. Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e successive modificazioni).
L’Istituto precisa infine che, stante l’ulteriore limite dello stanziamento di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, espressamente disposto dal Decreto Sostegni-ter, solo dopo aver esattamente individuato la platea dei beneficiari dello sgravio sarà possibile definire per ciascun datore di lavoro interessato (per il periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022) il numero dei mesi di effettiva concessione dell’esonero (pari al massimo a 5 mensilità).
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