Con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, l’INPS fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo previsto in Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 15). Si tratta di un esonero eccezionalmente riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti.
Soggetti che possono accedere all’esonero
Possono accedere al beneficio, tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di Esonero dei contributi Invalidità vecchiaia e superstiti (IVS) a carico dei lavoratori per il 2024.
Inoltre:
Assetto, misura e durata dell’esonero
L’esonero, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 6% dei contributi IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. Inoltre, nel caso in cui la retribuzione imponibile, come sopra considerata, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, l’esonero è pari al 7% della contribuzione IVS a carico del lavoratore.
La retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro e di 1.923 euro, è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione – l’art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, prevede espressamente che la novità legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima. Ne deriva che, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata e al netto del rateo di tredicesima, di 2.692 euro e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero, potrà essere ridotta di 6 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 3,19 punti percentuali.
Analogamente, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero, potrà essere ridotta di 7 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 2,19 punti percentuali.
L’esonero contributivo trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità. Va detto che i limiti massimi mensili di 2.692 euro e di 1.923 euro – dirimenti ai fini dell’applicabilità della riduzione e della sua entità - sono riferiti alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali del mese, al netto del rateo di tredicesima. Ne deriva che, nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS, sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.
Le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili, rilevano non solo ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Ne deriva che:
Poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro. Inoltre, nel mese di erogazione della quattordicesima mensilità (luglio), la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.
Con riferimento alla durata dell’esonero in esame, l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto:
Infine, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero in oggetto non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2025, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).
Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili
Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportino la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (ad es. qualora vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa), il limite mensile di 2.692 euro, o di 1.923 euro, deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Le medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportino il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto datoriale a un altro. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile. Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.
L’esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale considerato, al netto del rateo di tredicesima, nelle ipotesi sopra illustrate, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro, o 1.923 euro, per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.
Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
Condizioni di spettanza dell’esonero
L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015. Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della Legge di Bilancio 2007.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
La disciplina del predetto esonero non è inclusa tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali.
Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo in trattazione è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.
La riduzione contributiva in esame (sia di 6 punti percentuali che di 7 punti percentuali) risulta alternativa alla decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della medesima legge di Bilancio 2024. Laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, i medesimi esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile. Dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si può ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici.
Per i lavoratori destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’ art. 1, commi 286 e 287, della Legge di Bilancio 2023 in merito all’esposizione dei relativi benefici rimangono valide le modalità operative previste dalla circolare INPS n. 82 del 22 settembre 2023.
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