L’articolo 4, comma 2, del Decreto “Sostegni Ter” ripropone l’esonero contributivo previsto dall’articolo 7 del DL n. 104/2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 469/2020), a favore delle aziende del settore del turismo o degli stabilimenti termali che assumono lavoratori stagionali.
In particolare, le aziende del settore del turismo e gli stabilimenti termali, per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato, anche di tipo stagionale, avvenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono beneficiare, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:
L’esonero contributivo non trova applicazione ai premi e contributi dovuti all’INAIL.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di detti contratti a termine, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi dalla data della conversione.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.
NB
L’esonero è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate e, ad oggi, non è fruibile in quanto per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.
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