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ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI STAGIONALI NEL TURISMO

Per poterne fruire si attendono le istruzioni operative dell’INPS

martedì 22 febbraio 2022
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI STAGIONALI NEL TURISMO ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI STAGIONALI NEL TURISMO

L’articolo 4, comma 2, del Decreto “Sostegni Ter” ripropone l’esonero contributivo previsto dall’articolo 7 del DL n. 104/2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 469/2020), a favore delle aziende del settore del turismo o degli stabilimenti termali che assumono lavoratori stagionali.

In particolare, le aziende del settore del turismo e gli stabilimenti termali, per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato, anche di tipo stagionale, avvenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono beneficiare, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:

  • nel limite della durata dei contratti di lavoro stipulati,
  • e comunque per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

L’esonero contributivo non trova applicazione ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di detti contratti a termine, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi dalla data della conversione.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

NB
L’esonero è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate e, ad oggi, non è fruibile in quanto per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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