Con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero previsto all’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024.
La norma ha previsto un esonero, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), pari al 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e lo ha esteso, solo per l’anno 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Lavoratrici che possono accedere all’esonero
Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico. Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L’esonero previsto dal comma 180 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).
La riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.
Il requisito si intende soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dall’eventuale fuoriuscita di uno degli stessi dal nucleo familiare, o nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo del padre.
Parimenti, l’esonero previsto al comma 181, spetta alle lavoratrici che, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni). Il requisito si intende soddisfatto nelle medesime modalità dell’esonero previsto al comma 180.
Nel caso in cui la lavoratrice sia madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 oppure di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.
Si riportano alcuni esempi:
I casi sopra descritti si riferiscono a rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso alle date indicate. Qualora il rapporto di lavoro venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero decorrerà dal mese di trasformazione del contratto.
Assetto e misura dell’esonero
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante. Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità, per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro, di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.
Per i rapporti di lavoro che vengono instaurati nel corso dell’anno, la decorrenza dell’esonero è prevista dalla data di inizio del contratto a tempo indeterminato, fermo restando le altre condizioni previste e sopra esemplificate.
Per quanto riguarda il termine della sperimentazione:
Coordinamento con altre agevolazioni e condizioni di spettanza
L’esonero non è subordinato al possesso del DURC e non costituisce aiuto di Stato.
Inoltre, risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Si precisa che l’agevolazione risulta strutturalmente alternativa all’esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore previsto al comma 15 della legge di Bilancio 2024.
Tale disposizione infatti, ha previsto la riduzione contributiva nella misura del 6% a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima. Né deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dal lavoratore, ipotizzando un’aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di 247,39 euro. Detto importo, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota massima prevista dai commi 180 e 181 (250 euro).
Ne deriva che la riduzione contributiva a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice.
Resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero, si possa ricorrere alla diversa misura di esonero a carico della lavoratrice.
Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti per l’esonero previsto al comma 180.
Istruzioni operative
Le lavoratrici possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero rendendogli noti il numero dei figli e i loro codici fiscali.
Qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante la compilazione di un applicativo che l’INPS pubblicherà sul proprio sito istituzionale.
Si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce UNIEMENS o, in alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito.
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