L’art. 5, Legge n. 162/2021 ha previsto, a decorrere dall’anno 2022, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.
Quali sono i criteri e modalità di concessione di tale esonero?
MISURA DELL’ESONERO
A decorrere dal 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere è concesso un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è pari all’1% nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile.
Il beneficio è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione, le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.
CONDIZIONI DI ACCESSO
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 relative:
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’ammissione all’esonero, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o degli intermediari abilitati di cui alla Legge n. 12/1979, inoltrano, in via telematica, apposita domanda all’INPS.
I termini e le modalità di presentazione della domanda verranno indicate dall’Istituto con apposite istruzioni.
La domanda deve contenere:
Le domande sono verificate dall’INPS sulla base delle predette informazioni e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, qualora le risorse stanziate (50 milioni di euro annui) risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.
CONTROLLI E SANZIONI
I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al
versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per gli aspetti di rispettiva competenza.
Le risorse recuperate a titolo di contributi non dovuti sono rese disponibili per l’annualità successiva.
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