La legge di Bilancio 2021 (all’art. 1, commi 16-19) – riprendendo le previsioni contenute nella “legge Fornero” (L. 92/2012, art. 4, commi da 9 a 11) – dispone che, in via sperimentale, è possibile beneficiare di un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di rapporti a tempo determinato in indeterminato effettuate nel 2021 e 2022 (l’esonero vale anche per contratti a tempo determinato di 12 mesi).
L’agevolazione vale se si assumono:
L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite massimo di € 6.000 annui.
Lo sgravio è riconosciuto per una durata di
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, da calcolarsi sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
L'efficacia dell'incentivo contributivo in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
“Donne prive di un lavoro regolarmente retribuito”: cosa significa?
Sono considerate "prive di impiego regolarmente retribuito" non solo le donne disoccupate, ma anche coloro che, nel periodo di tempo considerato (6 o 24 mesi, a seconda dei casi sopra indicati) non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o attività lavorativa autonoma da cui sia derivato un reddito che per le prestazioni subordinate non è superiore ad € 8.145 e per quelle autonome ad € 4.800.
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