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ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

In via sperimentale è possibile beneficiarne per specifiche assunzioni effettuate nel 2021 e nel 2022

martedì 26 gennaio 2021
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

La legge di Bilancio 2021 (all’art. 1, commi 16-19) – riprendendo le previsioni contenute nella “legge Fornero” (L. 92/2012, art. 4, commi da 9 a 11) – dispone che, in via sperimentale, è possibile beneficiare di un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di rapporti a tempo determinato in indeterminato effettuate nel 2021 e 2022 (l’esonero vale anche per contratti a tempo determinato di 12 mesi).

L’agevolazione vale se si assumono:

  • donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in aree svantaggiate;
  • donne di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. 16 ottobre 2020, n. 234);
  • donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite massimo di € 6.000 annui.
Lo sgravio è riconosciuto per una durata di

  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a tempo determinato (in tal caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato).

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, da calcolarsi sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L'efficacia dell'incentivo contributivo in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

“Donne prive di un lavoro regolarmente retribuito”: cosa significa?
Sono considerate "prive di impiego regolarmente retribuito" non solo le donne disoccupate, ma anche coloro che, nel periodo di tempo considerato (6 o 24 mesi, a seconda dei casi sopra indicati) non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o attività lavorativa autonoma da cui sia derivato un reddito che per le prestazioni subordinate non è superiore ad € 8.145 e per quelle autonome ad € 4.800.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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