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ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATRICI MADRI

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025 per le lavoratrici autonome e le dipendenti

martedì 25 febbraio 2025
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATRICI MADRI ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATRICI MADRI

L’Inps, con il messaggio n. 401/2025, fornisce alcune precisazioni in merito alla durata dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (cd. Bonus mamme), dopo le modifiche introdotte con la Legge di bilancio 2025.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2024 aveva previsto, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Tale esonero era stato esteso, in via sperimentale, per l’intero anno 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Quest’ultimo, ha cessato di avere applicazione il 31 dicembre 2024. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, potrà essere richiesto solo l’esonero per le lavoratrici madri di tre o più figli. Tale misura, può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita, l’affido o l’adozione del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025 – 2026. In suddetti casi, la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, purché la lavoratrice madre sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Fermo quanto sopra illustrato, si precisa che la Legge di bilancio 2025 ha previsto, a decorrere dall’anno 2025, in favore delle lavoratrici dipendenti, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore. Per la sua fruizione, le lavoratrici “devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo”.

In considerazione che la stessa Legge di bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative all’adozione di un decreto interministeriale, l’Istituto fornirà successiva indicazioni per la gestione della misura.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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