Una sentenza della Cassazione (Cassazione Penale, Sez.VII, 17 aprile 2019 n.16715) ha gettato ulteriore luce sul problema della non veridicità della documentazione di salute e sicurezza e, in particolare, sulla questione relativa ai falsi attestati di formazione.
In questa pronuncia la Suprema Corte, oltre a dare conto delle modalità concrete con cui il Tribunale ha accertato la falsità di tali attestazioni, sottolinea anche le conseguenze giuridiche che tali false attestazioni determinano.
La sentenza ricostruisce punto per punto l’intero percorso di accertamento operato dal Tribunale in merito alla non formazione di un lavoratore e alla falsità dell’attestato prodotto dall’azienda.
La sentenza precisa che “la falsità dell'attestato, in particolare, veniva desunta dal giudice non solo perché la data della supposta formazione era antecedente all’assunzione del lavoratore, ma soprattutto dal fatto che il progressivo dell’attestato corrispondeva ad un codice fiscale diverso rispetto a quello del lavoratore stesso”.
A questo punto, è stata decisiva la verifica della documentazione in possesso della Società erogatrice della formazione e la conseguente verifica in sede giudiziaria dei corsi realmente erogati dalla stessa e, soprattutto, dei relativi destinatari.
Sotto questo profilo, la Cassazione sottolinea che “gli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione avevano dato infatti esito positivo, risultando invero che il progressivo indicato nell’attestato riguardava in effetti un altro lavoratore ed un altro corso”.
Sulla base di questi elementi, il Giudice ha ritenuto - e la Cassazione ha poi confermato – la responsabilità penale del datore di lavoro il quale, tra le varie omissioni determinanti ai fini dell’infortunio, non aveva adottato “le misure necessarie affinché il lavoratore avesse ricevuto una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici”.
Guardando alle sentenze di Cassazione, va detto che la produzione di documenti falsi in materia di salute e sicurezza non è purtroppo una novità, essendoci diversi precedenti giurisprudenziali.
Evidenziamo che, in sede di verifica da parte degli Enti Ispettivi, viene normalmente richiesto al datore di lavoro di esibire i certificati di formazione dei propri lavoratori ed invitiamo pertanto le aziende ad avvalersi solo di formatori qualificati.
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