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FRINGE BENEFIT: AUTO AZIENDALI COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2020

Entrano in vigore nuove modalità di calcolo della tassazione per incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2

venerdì 26 giugno 2020
FRINGE BENEFIT: AUTO AZIENDALI COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2020 FRINGE BENEFIT: AUTO AZIENDALI COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2020

Per gli autoveicoli aziendali di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, scattano le nuove modalità di calcolo del fringe benefit previste dalla legge di Bilancio 2020.
La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che resta ferma l’applicazione della disciplina prevista dal TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sulla base di contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Le novità in materia di tassazione delle auto aziendali hanno quale finalità quella di incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2. Per tali autovetture, infatti, il calcolo del fringe benefit verrà effettuato su una percentuale inferiore a quella attuale, mentre per le auto più inquinanti scatteranno aliquote di calcolo più elevate di quelle in vigore fino al 30 giugno 2020.

Si tratta di novità destinate a impattare direttamente sulle imprese, poiché la nuova misura dei fringe benefit dovrà essere utilizzata quale base di riferimento per l’applicazione delle ritenute sul reddito di lavoro dipendente, o per determinare il riaddebito di somme al dipendente necessario per azzerare il benefit stesso.

Nessuna modifica viene, invece, apportata al regime di deducibilità dal reddito d’impresa delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resteranno, infatti, ancora deducibili nel limite del 70% i costi relativi a tali autoveicoli, indipendentemente dalla data in cui si realizza la concessione in uso promiscuo (prima o dopo il 1° luglio 2020).

Cosa cambia dal 1° luglio. Come si diceva, attraverso la modifica della norma contenuta nell’art. 51 TUIR, la legge di Bilancio 2020 interviene direttamente sulle modalità di calcolo del fringe benefit per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, distinguendo le stesse sulla base delle emissioni di Co2. Le variazioni apportate non riguardano la base di calcolo del fringe benefit - che resta ancorata alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente - bensì sulle percentuali da applicare alla stessa.

Le modifiche introdotte alle percentuali di calcolo si applicano solo in presenza di due specifiche condizioni:
• l’autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere di nuova immatricolazione;
• la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.

In assenza di entrambe le condizioni, si deve pertanto ritenere che le metodologie di calcolo del fringe benefit restino quelle in vigore fino al 30 giugno 2019.

La nuova formulazione della lettera a) del comma 4 dell’art. 51 TUIR prevede inoltre l’innalzamento delle percentuali relative alle ultime due classi di autoveicoli più inquinanti, per i contratti di concessione in uso stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Come cambiano i fringe benefit: alcuni esempi. Prendendo a riferimento le nuove aliquote per il calcolo del fringe benefit, appare fin da subito evidente che l’incremento del carico fiscale sullo stesso colpirà soprattutto le autovetture più inquinanti, ovvero quelle con emissioni di Co2 superiori a 160 grammi per chilometro.

Per le autovetture più ecologiche (le ibride o semi ibride) con emissioni di Co2 fino a 60 grammi per chilometro, l’importo del fringe benefit si ridurrà di un 5% rispetto al passato, mentre per le autovetture con emissioni di Co2 comprese fra 60 e 160 grammi per chilometro, le modalità di determinazione del fringe benefit resteranno invariate anche per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020.

Venendo alle operazioni pratiche di calcolo del fringe benefit, oltre ai dati relativi all’autovettura, che formerà oggetto del contratto di concessioni in uso (KW ed emissioni di Co2) è necessario verificare i costi chilometrici sulla base delle tariffe ACI. Le tabelle ACI da utilizzare nel 2020 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019).

Adeguandosi alle nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2020, l’ACI ha sdoppiato le tabelle in due parti:
• la prima parte riporta i valori per il fringe benefit validi fino al 30 giugno 2020;
• nella seconda parte sono riportati i valori del fringe benefit validi dal 1° luglio 2020 in poi.

Grazie a tale suddivisione, alle tabelle valide per i primi sei mesi del 2020 che riportano soltanto il valore del fringe benefit calcolato sul 30% del totale, si aggiungono quelle valide nella seconda metà dell’anno, che riportano, invece, i valori del fringe benefit calcolato sul 25%, 30%, 40% e 50% del totale.
Per quanto riguarda questa seconda parte delle tariffe si dovrà ovviamente fare riferimento solo al valore del fringe benefit corrispondente all’aliquota determinata sulla base delle emissioni di Co2 dell’autovettura.

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