Il decreto Aiuti bis ha elevato a 600 euro, per il periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributiva relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro.
L’art. 12 del D.L. n. 115/2022, oltre a prevedere l’aumento del limite esentasse legato ai fringe benefit, introduce come importante novità l’ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione. Più specificamente, rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Di fatto, viene prorogato, sempre come misura straordinaria ed eccezionale, anche per il 2022 il particolare regime di deroga al limite dei 258,23 euro.
Pertanto, fino al prossimo 31 dicembre 2022:
- il “plafond” a disposizione dei lavoratori e conseguentemente delle aziende ammonta a euro 600;
- nell’ambito di questo importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Si ricorda che per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600 euro, si possono riconoscere anche buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro, che, pertanto per espressa previsione del legislatore, è un ulteriore beneficio.
LAVORATORI DESTINATARI
A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale, sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee (welfare aziendale), nel caso dei beni e servizi fino a euro 258,23 (600 euro per il 2022) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, par. 16; la quale ha chiarito che: “Ai sensi del citato comma 3 dell'art. 51, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Al riguardo, si ritiene che tale disposizione, da una parte, consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall'altra, non è lesiva degli interessi erariali, in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall'art. 51 del TUIR.”
Tavola di sintesi – Fringe benefit: regime fiscale e contributivo 2020-2022
Regime ordinario art. 51, co. 3, TUIR |
Anno 2020 |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
|
Limite annuo |
258,23 |
516,46 |
516,46 |
600,00 |
Beni rientranti |
Beni e servizi fino al limite annuo: - Buono spesa - Buono benzina |
Beni e servizi fino al limite annuo: - Buono spesa - Buono benzina |
Beni e servizi fino al limite annuo: - Buono spesa - Buono benzina |
Beni e servizi fino al limite annuo: - Buono spesa - Buono benzina - Rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. |
Eventuali ulteriori beni e servizi oltre il limite annuo |
Imponibile tutto l’importo riconosciuto, compresa la “soglia” esente |
Buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro |
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