L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 46/E del 2020, in risposta ad un quesito avanzato da una società in merito all’applicazione della nuova disciplina in materia di fringe benefit auto e, in particolare, all’uso promiscuo dell’autovettura aziendale.
La risoluzione fa riferimento alle modifiche introdotte, a decorrere dal 1° luglio 2020, dall’art. 1, comma 632 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in materia di tassazione del fringe benefit auto ad uso promiscuo e, dunque, all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
Per gli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit in oggetto è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica del mezzo, le nuove percentuali da applicare per la determinazione del valore del fringe benefit sono:
Ciò premesso, la questione, ai fini del corretto assoggettamento del fringe benefit, riguarda se la data del 1° luglio 2020 si riferisca:
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Riferendosi al quesito posto, l’Agenzia evidenzia che le nuove disposizioni che stabiliscono la quantificazione del fringe benefit auto ad uso promiscuo in funzione del grado di emissioni di CO2 del mezzo assegnato devono essere applicate “ai veicoli di nuova immatricolazione (...) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020”.
In relazione alla locuzione “di nuova immatricolazione”, l’Agenzia ritiene che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020.
Analogamente, la stipula del contratto per l’uso promiscuo del fringe benefit da parte del dipendente deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020.
Pertanto, la data del 1° luglio 2020 fa da spartiacque sia per l’immatricolazione del mezzo che per gli accordi tra le parti: solo dopo tale data si può considerare soddisfatto il requisito temporale previsto dalla norma.
Per quanto riguarda, invece, i contratti precedenti al 1° luglio 2020 (e quindi fino al 30 giugno 2020), per la quantificazione del fringe benefit auto ad uso promiscuo trovano applicazione le previgenti disposizioni (30% x costo km ACI x 15.000 km) fino a scadenza del contratto.
Da ultimo, l’Agenzia si esprime anche in relazione al trattamento fiscale da applicare nelle ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma per un veicolo immatricolato prima della predetta data.
L’Agenzia, partendo dal presupposto che, in tali ipotesi, sia esclusa l’applicabilità dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR (criterio forfetario), giunge alla conclusione che non sia applicabile nemmeno il criterio del “valore normale” di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR, in quanto tale principio è “da utilizzare per valorizzare gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi per uso privato”. Conseguentemente “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”.
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