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FRINGE BENEFIT PRESTITI AI DIPENDENTI

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate dopo l’introduzione delle recenti novità in materia fiscale

martedì 26 marzo 2024
FRINGE BENEFIT PRESTITI AI DIPENDENTI CHIARIMENTI FRINGE BENEFIT PRESTITI AI DIPENDENTI CHIARIMENTI

Con Circolare n. 5 del 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative in relazione alle recenti novità in materia fiscale introdotte dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e dal D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi). Quest’ultimo, in particolare, ha novellato l’art. 51, comma 4, lettera b), primo periodo del TUIR, modificando, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, la modalità di quantificazione del fringe benefit connesso alla concessione di finanziamenti al lavoratore ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti.

Si illustrano di seguito le indicazioni dell’Agenzia sull’argomento.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI

La Circolare n. 5/2024 ricorda, innanzitutto, l’ambito applicativo della norma contenuta nell’art. 51, comma 4, lettera b), primo periodo del TUIR che ricomprende tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata compresi i finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo.

Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale ambito applicativo i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio.

REGOLA IN VIGORE FINO AL 2022

L’art. 51, comma 4, lettera b), primo periodo del TUIR, nella formulazione previgente (in vigore fino al periodo d’imposta 2022), prevedeva che, in caso di concessione di prestiti al lavoratore, ai fini della determinazione del compenso in natura, occorresse effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito, considerando il 50% di tale differenza.

In formula, il beneficio era dato da [(interessi al TUR al 31.12 di ciascun anno - interessi al tasso applicato dal datore) x 50%]

REGOLA IN VIGORE FINO AL 2023

Al fine di fronteggiare le fluttuazioni che fra l’anno 2022 e l’anno 2023 hanno interessato il TUR, ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, il Decreto Anticipi, novellando l’art. 51, comma 4, lettera b), primo periodo del TUIR, ha modificato il riferimento temporale per l’individuazione del TUR da assumere come parametro di riferimento in base alla tipologia di prestito.

Conseguentemente, a decorrere dal periodo d’imposta 2023:

◆     per i prestiti a tasso variabile, il TUR da utilizzare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata. In formula, il beneficio è dato da

[(interessi al TUR alla data di scadenza di ciascuna rata - interessi al tasso applicato dal datore) x 50%]

◆     per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito. In

formula, il beneficio è dato da

[(interessi al TUR alla data di concessione del prestito - interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

 

Rimane fermo che il benefit legato al finanziamento, calcolato ai sensi della lett. b), comma 4, art. 51 del TUIR (così come il benefit connesso all’auto ad uso promiscuo, ex lett. a), comma 4, art. 51 del TUIR e il benefit legato al fabbricato concesso al lavoratore, ex lett. c), comma 4, art. 51 del TUIR), rientra nel limite di esenzione di euro 258,23 fissato dal comma 3 del medesimo articolo, aumentato, limitatamente al periodo d’imposta 2024, ad euro 1.000 elevati ulteriormente ad euro 2.000 per i lavoratori con figli a carico.

L’importo del fringe benefit così determinato è assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento, fatta salva l’effettuazione di eventuali modifiche in sede di conguaglio.

Posto che la modifica delle regole di determinazione del compenso in natura connesso alla concessione di prestiti ai dipendenti è entrata in vigore il 17 dicembre 2023 ed ha trovato applicazione, comunque, per l’intero periodo d’imposta, l’Agenzia evidenzia come i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, avranno rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore del fringe benefit erogato nel corso del 2023 tenendo conto delle nuove regole in esame.

La stessa Agenzia precisa, inoltre, che in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2023, va effettuato un nuovo conguaglio (ai sensi dell’art. 23, comma 3, DPR n. 600/1973), al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina. Da ciò consegue l’obbligo, in capo ai sostituti d’imposta, di rilasciare al lavoratore cessato e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 18 marzo 2024 (la scadenza del 16 marzo quest’anno cade di sabato con conseguente slittamento al lunedì successivo), una nuova Certificazione Unica contenente i dati risultanti dal conguaglio di fine anno.

Ipotesi di rinegoziazione o surroga del finanziamento. L’Agenzia si sofferma, inoltre, sulle ipotesi di rinegoziazione o surroga dei contratti di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), affermando che, ai fini del calcolo del fringe benefit, il confronto vada effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

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