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GESTIONE SEPARATA INPS

L’Istituto ha reso note le aliquote 2021. Previste alcune variazioni alla percentuale a carico dei lavoratori

lunedì 22 febbraio 2021

L’INPS, con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, ha reso noto le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata INPS da effettuarsi nel corrente anno.
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto una variazione dell’aliquota a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale attività di collaborazione autonoma, nelle seguenti misure:
- 0,26% per l’anno 2021;
- 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023.

Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).
• Per i professionisti titolari di partita IVA, non iscritti ad altre Casse di Previdenza, si versa l’aliquota del 25,98% (di cui 25% di IVS + 0,72% a titolo di contribuzione minore + 0,26% per il finanziamento della ISCRO). Rientrano in questa categoria i lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale, ossia quei contribuenti che, in linea generale, addebitano in fattura al proprio committente il 4% a titolo di rivalsa contributiva e che, in dichiarazione dei redditi, compilano e determinano il contributo dovuto nel quadro RR, sezione II.
• Per i Collaboratori e altri soggetti ad essi assimilati, non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie si versa l’aliquota del 34,23%, se soggetti alla DIS-COLL (di cui 33% di IVS + 0,72% a titolo di contribuzione minore + 0,51% per il finanziamento della DIS-COLL) oppure del 33,72% se non soggetti alla DIS-COLL (di cui 33% di IVS + 0,72% a titolo di contribuzione minore).
• Per i pensionati o i titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria, si versa l’aliquota del 24,00%.

Si evidenzia che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2020. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.
Per quanto riguarda, invece, i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

MASSIMALE ANNUO DI REDDITO
L’applicazione delle aliquote contributive deve far riferimento ai redditi degli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995.
Tale massimale è pari, per l’anno 2021, ad euro 103.055,00.

MINIMALE PER L’ACCREDITO CONTRIBUTIVO
L’accredito dei contributi mensili si basa sul minimale di reddito (ex art. 1, comma 3, Legge n.233/1990) pari, per il 2021, ad euro 15.953,00.

Di conseguenza, i soggetti che versano l’aliquota del:
24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72;
25,98% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.144,59 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici);
33,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.379,35 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici);
34,23% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.460,71 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici).

Si ricorda che, qualora alla fine dell’anno il contribuente non abbia raggiunto i minimali, l’INPS provvederà a ridurre i mesi accreditati in proporzione della contribuzione versata.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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