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GLI INFORTUNI E LA RESPONSABILITÀ DEL RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non è un ruolo “burocratico” ma una figura di garanzia

lunedì 27 novembre 2023
GLI INFORTUNI E LA RESPONSABILITÀ DEL RLS GLI INFORTUNI E LA RESPONSABILITÀ DEL RLS

Una recente sentenza della Cassazione Penale Sez. IV (n. 38914 del 25/09/2023) ha riconosciuto, oltre a quella ascritta al Datore di Lavoro, la responsabilità di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in un caso di infortunio mortale occorso a un lavoratore.

I fatti hanno visto la vittima travolta da tubi metallici mentre questi venivano posizionati su una scaffalatura utilizzando un carrello elevatore. Le indagini hanno dimostrato che il lavoratore, benché assunto con la qualifica di impiegato tecnico, di fatto svolgeva anche la funzione di magazziniere senza peraltro avere acquisito nessuna formazione e qualifica per l’utilizzo del carrello elevatore, così come previsto dall’art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08.

Nella fattispecie il RLS è stato ritenuto corresponsabile dai Giudici della Suprema Corte perché non avrebbe vigilato, e quindi implicitamente acconsentito, affinché il lavoratore con mansione diversa da quella prevista per l’attività oggetto dell’evento utilizzasse un’attrezzatura per la quale non era stato correttamente formato.

Nello specifico l’art. 50, comma 1. Lett. h) del D.Lgs. 81/08 prevede che tra i compiti del RLS vi sia quello di “promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e  l'integrità fisica dei lavoratori”

Alla luce di questa sentenza occorre quindi osservare come la figura del RLS venga spesso sottovalutata da più parti e la sua nomina talvolta passi più come un adempimento burocratico che come l’acquisizione di una figura di garanzia. Va ricordato infatti che il RLS oltre a essere diretto interlocutore tra datore di lavoro e il personale dipendente, partecipa attivamente allo sviluppo della salute e della sicurezza in azienda, presenziando alle riunioni ex art. 35 con RSPP e Medico competente e non ultimo sottoscrivendo il Documento Valutazione dei Rischi.

Va sottolineato che il RLS per assumere questo ruolo in azienda deve effettuare una formazione obbligatoria aggiuntiva di almeno 32h con frequenza di aggiornamento annuale; attualmente inoltre i crediti formativi di tale percorso consentono al RLS di ricoprire anche il ruolo di Preposto per la sicurezza.

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