È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 20 novembre 2021 la legge n. 165/2021 di conversione del decreto n. 127/2021 che riguarda il green pass nei luoghi di lavoro. Il lavoratore sprovvisto di Certificazione verde è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del green pass senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione.
I lavoratori subordinati possono adesso decidere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria Certificazione verde Covid-19 ed essere così, per tutta la durata della relativa validità, esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.
Lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti
Nelle aziende con meno di 15 prestatori di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospende il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni e la norma precisa che si tratta di giorni lavorativi.
Sanzioni
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in assenza di green pass è punito con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I datori che omettono i controlli sono soggetti a multe da 400 a 1.000 euro.
La scadenza della validità del Green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni. Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Sono esclusi dall’obbligo di certificazione verde coloro che risultano esentati per motivi di salute dalla vaccinazione, e l’esenzione sia comprovata da idonea certificazione medica.
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