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I TIROCINI ESTIVI CON STUDENTI

Riepiloghiamo il funzionamento di queste esperienze di orientamento e formazione, spesso utilizzate nel periodo di sospensione degli studi

venerdì 24 giugno 2022
I TIROCINI ESTIVI CON STUDENTI I TIROCINI ESTIVI CON STUDENTI

I tirocini – detti anche stage - sono esperienze di orientamento e formazione di durata limitata, svolte presso un datore di lavoro, che non si configurano in alcun caso come rapporti di lavoro veri e propri.

I tirocini extracurricolari si suddividono in tre tipologie:

  • tirocini formativi e di orientamento: riservati a neoqualificati, neodiplomati, neolaureati o neodottorati; possono essere realizzati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio;
  • tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: destinati a persone disoccupate, inoccupate, occupate a tempo parziale o a rischio di disoccupazione (anche disabili o soggetti svantaggiati) al fine di agevolarne l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro;
  • tirocini estivi di orientamento: destinati a giovani che stanno frequentando un corso di studi, realizzati durante le vacanze estive con fini orientativi e formativi.

Il tirocinio extracurricolare prevede il coinvolgimento di tre soggetti, ciascuno con precisi obblighi e responsabilità:

  • il soggetto promotore: si occupa della promozione del tirocinio e della verifica del corretto svolgimento dell’esperienza;
  • il soggetto ospitante: il datore di lavoro pubblico o privato presso il quale si svolge il tirocinio;
  • il tirocinante: colui che effettua l’esperienza di tirocinio.

Per attivare un tirocinio, il primo adempimento è la sottoscrizione, tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore, di una convenzione nella quale le due parti si comunicano il possesso dei requisiti per svolgere la propria funzione, richiamano i reciproci obblighi e assumono i relativi impegni.

Successivamente, occorre predisporre un progetto formativo individuale con la collaborazione del tirocinante, nel quale si precisano tutti gli elementi propri dell’esperienza, copertura assicurativa, indennità di partecipazione e soprattutto obiettivi e contenuti formativi.
Il progetto formativo e la comunicazione di avvio del tirocinio devono essere caricati sul sistema delle comunicazioni obbligatorie.
Il soggetto ospitante è tenuto a predisporre, per ogni tirocinante, un dossier delle evidenze, un fascicolo nel quale raccoglie ogni documentazione utile per la valutazione del percorso di tirocinio.

Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano al tirocinante un’attestazione finale di tirocinio che, sulla base di quanto previsto sul progetto formativo e quanto presente nel dossier, si comunicano le attività che il tirocinante ha svolto nel periodo e le competenze eventualmente acquisite.

Gli stage estivi vengono promossi durante le vacanze estive nel periodo di sospensione degli studi, tra giugno e settembre e hanno fini orientativi e formativi. Detta tipologia di stage può essere intrapresa da soggetti regolarmente iscritti a un corso di laurea o post laurea, o a un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale che abbiano un’età di almeno 16 anni.
Possono promuovere queste esperienze:

  • Centri per l’Impiego;
  • gli organismi di formazione professionale accreditati (limitatamente ai propri studenti);
  • le istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie (limitatamente ai propri studenti);
  • le Università e le Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (limitatamente ai propri studenti).

I tirocini estivi hanno una durata massima di 3 mesi, proroghe comprese, e possono essere ripetuti l’anno successivo, anche presso la medesima azienda.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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