Dal 13 agosto dello scorso anno, con il nuovo art. 27 bis del D. Lgs. n. 151/2001 (di seguito T.U.) è in vigore la nuova disciplina sul congedo di paternità. Vediamo da vicino i contenuti della norma.
Viene soppresso il giorno di congedo facoltativo per il padre in alternativa al congedo obbligatorio della madre e sostituito con un congedo di paternità obbligatorio.
Il padre, lavoratore dipendente, per i figli nati, adottati o in affidamento, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi, i quali diventano 20 in caso di parto plurimo.
Il datore di lavoro deve, dunque, riconoscere il congedo richiesto dal lavoratore.
Qualora venga accertato che il lavoratore non ha fruito dei suddetti giorni, vi sarà una verifica ispettiva per accertare se vi sia stato un comportamento datoriale che ne abbia ostacolato la fruizione.
QUANDO VA FRUITO
Il congedo va fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto (o all’ingresso in famiglia o all’entrata in Italia del minore) ed entro i 5 mesi successivi alla data effettiva del parto.
Delle precisioni vanno fatte in tema di parto prematuro e di morte perinatale del figlio.
Il parto prematuro (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la fisiologica riduzione dell’arco temporale di fruizione del congedo di paternità obbligatorio prima del parto, rimanendo, comunque, invariato l’arco temporale dei 5 mesi successivi al parto entro cui fruire del congedo.
Esempio: se la data presunta del parto è il 9 febbraio 2023, il congedo può essere fruito a partire dal 9 dicembre 2022 e nei 5 mesi successivi alla data effettiva del parto. Se il bambino nasce il 5 dicembre 2022 (c.d. parto fortemente prematuro) il congedo può essere fruito solo entro i 5 mesi successivi alla nascita, ossia fino al 5 maggio 2023.
Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, ossia nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso) o nel caso di decesso del figlio nei primi 28 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). In quest’ultimo caso il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
I 10 giorni di congedo possono essere goduti anche in contemporanea al congedo di maternità, in quanto sono aggiuntivi ad esso.
Inoltre, il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo, di cui all’articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. In tali casi, infatti, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest’ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite (cfr. il sottostante esempio 2).
Si riportano di seguito due esempi della Circolare INPS n. 122/2022.
Esempio 1)
Esempio 2)
A CHI SPETTA
Può essere riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori domestici e agricoli a tempo determinato, anche senza requisito contributivo, ma con un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo), anche delle Amministrazioni pubbliche.
Non spetta invece ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Per i giorni di congedo obbligatorio del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale, la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità), con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro (domestico, part-time, intermittente, spettacolo e operai a tempo determinato).
I periodi di fruizione sono coperti da contribuzione figurativa.
Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera, come individuata dall'articolo 23 del T.U., con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro:
MODALITÀ DI UTILIZZO
Il padre lavoratore, per usufruire del congedo obbligatorio, è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 5 giorni di preavviso, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. L’INL chiarisce che non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso previsto, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
Il congedo è fruibile anche in via non continuativa, ma non frazionabile ad ore.
COME VA CORRISPOSTA L’INDENNITÀ
Salvo alcuni casi in cui l’indennità è erogata direttamente dall’INPS, l’indennità viene anticipata da parte dei datori di lavoro e successivamente conguagliata.
SANZIONI
Il rifiuto, l’opposizione, o l’ostacolo all’esercizio del diritto di assenza dal lavoro sin qui descritto sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e con il diniego al rilascio della c.d. “Certificazione della parità di genere”, o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, per i datori di lavoro per quali, nei due anni precedenti alla richiesta di detto certificato, siano state rilevate le suddette violazioni in materia.
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