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IL LIMITE DEI 3 MILA EURO PER IL WELFARE AZIENDALE

I chiarimenti, in una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, sulla possibilità di riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte

lunedì 25 settembre 2023
IL LIMITE DEI 3 MILA EURO PER IL WELFARE AZIENDALE IL LIMITE DEI 3 MILA EURO PER IL WELFARE AZIENDALE

Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dall’articolo 40 del D.L. n. 48/2023 (c.d. decreto “Lavoro”) in materia di agevolazioni fiscali per il lavoratore dipendente con figli a carico.

Come noto, tale disposizione ha innalzato per il 2023, fino a 3 mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni eservizi esenti da imposte.

Di seguito, i principali aspetti illustrati nel documento

1. Ambito oggettivo

L’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera, nel periodo d’imposta, l’importo di euro 258,23.

In deroga alla suddetta disposizione e limitatamente al solo periodo d’imposta 2023, il decreto lavoro stabilisce un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente (3 mila euro appunto) e, al contempo, include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche «le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».

Al riguardo, la circolare precisa che:

  • rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i

servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari;

  • la detassazione ha effetto anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

 

Dunque, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, entro il limite 3 mila euro, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai commi da 182 a 189, della n. 208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’Agenzia precisa, infine, che qualora il valore dei beni ceduti o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

2. Ambito soggettivo

In primis, la circolare richiama la nozione di figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR, prevedendo come tali i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.

Al riguardo, viene precisato che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).

3. Modalità applicative dell’agevolazione

Per quanto riguarda le modalità applicative dell’agevolazione, il documento ricorda la necessità, prevista dalla norma, di una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

La dichiarazione può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. Si chiarisce, poi, che i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo procede al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Infine, con riguardo all’obbligo per il datore di lavoro di procedere, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, alla informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, la circolare prescrive che il beneficio possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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