Con la sentenza n. 12940 del 6 aprile 2021, la Corte Suprema di Cassazione ha ricordato che “nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre il Documento Valutazione Rischi (DVR) anche in presenza di modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi”.
In altre parole, le modalità semplificate non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre il Documento Valutazione Rischi.
In particolare, è prevista infatti la possibilità per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori (in determinate condizioni anche fino a 50 lavoratori) di utilizzare le “Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 81/08. Le Procedure Standardizzate sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate sul Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.
Tuttavia, anche utilizzando modalità semplificate, il datore di lavoro deve individuare i pericoli cui i lavoratori possono essere sottoposti e specificare le misure di prevenzione da adottare.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione ricorda, infatti, che il Documento Valutazione Rischi deve contenere “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa (…) oltre l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.