L’accordo del 12 aprile 2023 sottoscritto tra Confcommercio e Manageritalia ha introdotto per i dirigenti del terziario, limitatamente agli anni 2024 e 2025, un credito welfare obbligatorio minimo di importo pari a 1.000 euro per ogni annualità, fruibile dal dirigente tramite la piattaforma welfare Cfmt (Centro di Formazione Management del Terziario).
A proposito del suddetto valore minimo contrattuale si evidenzia che:
Il credito welfare spetta a tutti i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, determinato o part-time.
In caso di nuova assunzione o nomina di un dirigente in corso d’anno, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, il credito welfare sarà proporzionato in dodicesimi, in base ai mesi di servizio nell’anno di competenza. Ai fini del calcolo della mensilità di spettanza, si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni.
Nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga prorogato in corso d’anno, dovrà essere integrata la quota del credito welfare in proporzione ai mesi di servizio.
Nell’ipotesi in cui un dirigente abbia instaurato due rapporti di lavoro part-time con aziende che applicano il CCNL del terziario, solo il datore di lavoro che si farà carico interamente dell’onere contributivo ai Fondi ed Enti contrattuali dovrà riconoscere il credito welfare contrattuale.
Nella situazione di aspettativa non retribuita nel corso dell’anno, il dirigente avrà a disposizione l’importo del contributo welfare proporzionato ai mesi di servizio, salvo il caso non abbia già speso il proprio credito prima dell’inizio del periodo di aspettativa; se invece la stessa ricorrerà al 1° gennaio dell’anno, il credito welfare verrà riconosciuto solo alla ripresa dell’attività lavorativa, sempre proporzionato in base ai mesi di servizio nell’anno di competenza.
Il periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso non comporta l'attribuzione del credito welfare per le relative mensilità. Nell’eventualità in cui il dirigente, in seguito a nuova assunzione, rientrasse in servizio nel corso dell’anno, verrà attribuito il credito in proporzione, in base alla data di assunzione.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, in corso d’anno, il dirigente che non avrà ancora speso in tutto o in parte il suo credito, non potrà più spenderlo; viceversa, se avesse speso l’intero importo, l’azienda non potrà procedere al recupero in relazione ai mesi di servizio non effettuati nell’anno.
Nell’ipotesi in cui un’azienda, in corso d’anno, cambi il CCNL attribuito al rapporto di lavoro dei dirigenti, rimanendo nel perimetro del terziario, agli stessi verrà assegnato l’importo più alto.
Aumento del credito welfare
Il datore di lavoro potrà altresì accreditare nella piattaforma Cfmt importi aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal CCNL, mediante sottoscrizione di un apposito regolamento aziendale. Tale maggior credito welfare potrà essere fruito dal dirigente scegliendo servizi di welfare contrattuale tra quelli presenti sulla piattaforma CFMT.
Inoltre, nell’ambito delle politiche aziendali di welfare e sempre in aggiunta al credito welfare minimo contrattuale, le aziende potranno ovviamente offrire gli altri servizi di welfare aziendale di cui all’art. 51, comma 2, del Tuir (principalmente, viaggi e tempo libero, abbonamenti trasporto pubblico locale per dipendenti e familiari, somme e servizi di educazione e istruzione e connessi per i familiari) mediante accordi con uno dei provider/piattaforme presenti sul mercato.
Il credito welfare riconosciuto tramite le suddette piattaforme non potrà essere utilizzato dal dirigente per acquistare i servizi disponibili sulla piattaforma Cfmt, ad eccezione della possibilità di devolvere l’eventuale credito residuo al Fondo Mario Negri, ai fini dell’implementazione della previdenza complementare.
Conferimento del credito welfare alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri)
Il dirigente può destinare, in tutto o in parte, al Fondo Mario Negri il proprio credito welfare fino ad un massimo di 5.000 euro annui e soggetti ad una trattenuta del 2%. Si ricorda che sugli importi conferiti è dovuto, a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà INPS del 10%.
Conferimento del credito welfare all’assistenza sanitaria integrativa (Strutture convenzionate Fasdac presenti in piattaforma)
Il dirigente può destinare, in tutto o in parte, ad una struttura sanitaria convenzionata con il Fasdac e presente in piattaforma e/o alla Cassa sanitaria Carlo de Lellis il proprio credito welfare. Nel caso la scelta ricada sul versamento per la copertura integrativa tramite Cassa sanitaria Carlo de Lellis si precisa che, tenuto conto che il premio LTC comprensivo nei versamenti contrattuali al Fasdac è pari attualmente a € 206,60, il limite di deducibilità fiscale in capo al dirigente risulta essere pari a € 532,49.
Modalità di gestione
Le aziende sono esonerate da qualsiasi onere amministrativo per l’attivazione e l’utilizzo della piattaforma, dal momento che l’inserimento del credito welfare contrattuale nella stessa piattaforma avverrà in via automatica dal 1° gennaio di ogni anno per ogni dirigente in forza; il credito sarà spendibile dal 15 gennaio in poi.
A fronte della destinazione del credito (totale o parziale), da parte del dirigente verso i servizi previsti, all’azienda verrà comunicata tale scelta, nonché le indicazioni per il pagamento del relativo importo corrispondente. Il pagamento del servizio richiesto da parte dell’azienda dovrà trovare evidenza nel cedolino del dirigente secondo le disposizioni normative vigenti.
Al dirigente è concesso tutto l’anno 2024, e anche quello successivo, per scegliere la destinazione del credito. Nel caso in cui a fine 2024 non sia stato speso tutto o parte del contributo welfare, il dirigente potrà decidere se rinviare il credito all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Negri.
Nell’ipotesi di mancata comunicazione sulla destinazione dell’importo welfare residuo al 31 dicembre 2024, lo stesso sarà riaccreditato nel 2025. Al 31 dicembre 2025, in assenza di accordi tra azienda e dirigente e/o diverse comunicazioni pervenute dal dirigente stesso, il credito residuo verrà destinato al Fondo Mario Negri. Se alla cessazione del rapporto di lavoro non fosse stato speso l’intero credito, lo stesso verrà azzerato.
Accesso alla piattaforma
I dirigenti potranno accedere alla piattaforma tramite il sito di Cfmt (www.cfmt.it) con le credenziali già in uso. Sarà possibile vedere il credito presente, destinandolo ai servizi previsti, accedere a uncustomer care di primo livello con chatbot e richiedere informazioni. L’accesso è consentito anchedalle aree riservate di Manageritalia e dei Fondi contrattuali, mediante le credenziali (user id epsw) già previste e univoche per l’accesso alle stesse.
Le aziende potranno accedere sempre tramite il sito www.cfmt.it con le credenziali (user id e psw), che saranno trasmesse con apposita comunicazione di Cfmt. Nell’area riservata sarà visionabile la situazione dei crediti presenti per tutti i dirigenti in forza e l’azienda potrà accedere a un customer care di primo livello con chatbot e richiedere informazioni. L’accesso sarà ammesso anche dall’area riservata del Suid (Sportello unico iscrizione dirigenti), usato per comunicare iscrizioni e cessazioni di dirigenti al contratto e quindi a tutti i Fondi, con le credenziali (user id e psw) già previste per l’accesso allo stesso.
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