Anche l’occupazione giovanile è oggetto di incentivo da parte della Legge di Bilancio 2021 (all’art. 1, commi 10-15, che riprende le previsioni contenute nella legge 205/2017). È, infatti, previsto un esonero contributivo nella misura del 100% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età (che alla data di assunzione o trasformazione non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età) effettuate nel 2021 e 2022.
I neoassunti non devono aver intrattenuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (salvo l'ipotesi di rapporti di lavoro intermittente o periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).
Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi o di 48 mesi in caso di assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La misura dell’incentivo è riconosciuta nel limite massimo di € 6.000 annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e ad € 3.000 su base annua).
L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L'efficacia di tale incentivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
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