Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n° 42024/2022) ha ritenuto colpevoli i titolari di un’impresa per la morte di un operaio causata di un grave infortunio sul lavoro.
In particolare il lavoratore durante il suo turno era intervenuto sulla parte di un macchinario normalmente interdetta ai dipendenti dello stabilimento, di competenza esclusiva degli addetti esterni specializzati nella manutenzione. Lo scopo era quello di verificare l’origine di un rumore anomalo, per farlo l’operaio si è recato in una zona disagevole e pericolosa nella parte superiore del complesso meccanismo, accedendo tramite una scala non originariamente prevista per il macchinario.
Da qui l’infortunio mortale del lavoratore, rimasto tragicamente intrappolato tra gli organi meccanici dell’apparecchiatura.
I giudici della Suprema Corte hanno così confermato la sentenza di Appello condannando gli imputati per il reato di omicidio colposo (Art. 589 del Codice Penale) per non aver predisposto idonee protezioni atte a tutelare i lavoratori dalle parti alte e pericolose di un macchinario, in violazione dell’Art. 71 del D.Lgs 81/08.
È stata inoltre ritenuta ininfluente la preventiva apposizione di un cartello di divieto di accesso all’area, così come la presenza o meno di una scaletta posizionata successivamente per accedervi con più facilità e non correttamente analizzata nella valutazione del rischio.
In sostanza per quanto il lavoratore intervenisse abitualmente (e informalmente) al solo scopo di verificare il corretto funzionamento del macchinario per darne poi evidenza ai manutentori, non è stato escluso che i sistemi di sicurezza nei confronti dello stesso o di altri sarebbero dovuti essere adottati nel miglior modo possibile, prevedendo sistemi di blocco automatico e protezioni adeguate per prevenire eventi di questo genere.
Pertanto dalla pronuncia dei giudici si desume che può intendersi “luogo di lavoro” ogni parte dello stabilimento o dell’area ove si svolge l’attività, anche quando questa non rientri nelle abituali operazioni del lavoratore, ma che possa in qualche modo comportare rischi per la sua incolumità.
Va pertanto valutato sempre ogni aspetto produttivo, logistico e strutturale delle aree interessate dalle mansioni dei lavoratori; con l’ausilio di un tecnico per la sicurezza questa analisi può essere più approfondita e precisa e deve essere ricompresa nella Valutazione dei Rischi.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza di Confcommercio Vicenza è a disposizione per ogni approfondimento.
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