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L’IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

La formazione dei lavoratori e l’adozione di idonee misure preventive è un obbligo previsto dal D.Lgs 81

giovedì 23 settembre 2021
L’IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO L’IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Alcune sentenze hanno portato alla ribalta l'importanza della valutazione del rischio incendio, ovvero dell'adozione, da parte del datore di lavoro, di idonee misure di prevenzione di tale rischio e della formazione del personale in materia di prevenzione incendi.

Va ricordato che (come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81) il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi e deve garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, come indicato dall'art. 37.

Con riferimento in particolare al rischio incendio, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro (art. 18 del D. Lgs. 81/08). In tutti i luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per l'evacuazione dei lavoratori, garantendo la presenza di mezzi di estinzione e formando adeguatamente i lavoratori che svolgono l'incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio.

In una recente sentenza di Cassazione (sentenza di Cassazione Penale n.22691 del 28.07.20), la Suprema Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro e del dirigente in quanto responsabili dei reati di omicidio colposo e di incendio colposo all’interno di un poligono di tiro.
Gli imputati infatti, non avevano osservato le disposizioni dell’art.17 del D.Lgs.81/08 avendo omesso di predisporre il documento di valutazione dei rischio incendio e non avendo adottato le misure necessarie e adeguate alla prevenzione degli incendi e all’evacuazione dei luoghi in caso d’incendio.

Con un'altra sentenza di Cassazione Penale (n.39745 del 27 settembre 2019) la Corte aveva confermato la condanna del datore di lavoro per aver causato a un lavoratore lesioni gravi consistenti in ustioni sul volto ed ai polsi, in seguito a un incendio verificatosi per la mancata adozione delle misure idonee a prevenire tale pericolo o, comunque, a mitigarne i rischi, tramite, ad esempio, l’utilizzo di attrezzature idonee (nel caso specifico l'incendio era stato determinato dal contatto tra il gas delle bombole di GPL svuotate dal lavoratore ed un fuoco accesso nelle vicinanze e l’unica misura di prevenzione adottata dall’azienda era stata quella di apporre alcuni cartelli che vietavano di accendere fuochi). Secondo la Cassazione “se da un lato, è di tutta evidenza l’inidoneità di tale insufficiente misura antinfortunistica, dall’altro, la presenza di quei segnali dimostra inequivocabilmente che il rischio di verificazione dell’evento ... era non solo prevedibile, ma era stato realmente previsto.” Dunque l’imputato “aveva l’obbligo di impedirlo e per neutralizzarlo avrebbe dovuto semplicemente attenersi alle prescrizioni imposte dall’art.46 del T.U. n.81 del 2008".

Particolare importanza ha poi la formazione che deve essere impartita ai lavoratori in relazione al rischio specifico di incendio, come ci ricorda una sentenza del 5 ottobre 2018 (Cassazione Penale, n.44301) con la quale la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro per aver cagionato lesioni gravi ad un dipendente (ustioni agli arti inferiori) per la sottovalutazione del rischio specifico di incendio provocato dall’utilizzo di sostanze infiammabili e per la mancata adozione di adeguate misure organizzative e procedurali, in relazione all'utilizzo di un solvente infiammabile e per la violazione dell’art. 37, comma 1, D.Lgs.81/2008 per l’inadempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in tema del rischio specifico di incendio provocato dall’utilizzo di sostanze infiammabili nell’ambito delle mansioni svolte”.

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