• Home 
  • Notiziario Sindacale 

L’ISCRIZIONE AL CONOE PER LE IMPRESE ADERENTI A CONFCOMMERCIO

Il Consorzio Nazionale Oli e grassi Esausti ha fornito chiarimenti su notizie false in merito ad iscrizioni a sistemi alternativi

lunedì 27 novembre 2023
L’ISCRIZIONE AL CONOE PER LE IMPRESE ADERENTI A CONFCOMMERCIO L’ISCRIZIONE AL CONOE PER LE IMPRESE ADERENTI A CONFCOMMERCIO

Il Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), a seguito di numerose segnalazioni pervenute  circa la circolazione di notizie false in merito a presunti obblighi di iscrizione a sistemi alternativi direttamente o per il tramite di associazioni di categoria, ha recentemente pubblicato un comunicato di chiarimento.

Ricordiamo che l’art. 233, comma 5, del D.Lgs 152/2006 (Codice Ambiente) prevede l’iscrizione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti per le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti (codice CER 20.01.25 oli e grassi commestibili).

Le imprese aderenti a Confcommercio sono iscritte al CONOE per il tramite della propria associazione di categoria e non sono tenute a versare alcuna quota di iscrizione ma devono compilare - ai fini della mappatura della filiera – un apposito modello di adesione (che può essere richiesto all’Ufficio Sicurezza e Ambiente).

Nel modulo va indicata l’associazione di categoria (CONFCOMMERCIO) alla quale risulta iscritta l'impresa.

Cogliamo l’occasione per ricordare le corrette modalità per il conferimento e raccolta degli oli e grassi vegetali e animali esausti:

  • il produttore dell’olio alimentare esausto (ristorante, pizzeria, panificio, rosticceria, ecc.) deve preliminarmente accertarsi che l’impresa che effettua la raccolta sia debitamente autorizzata ed iscritta all’Albo gestori ambientali per quello specifico rifiuto (codice CER 20.01.25 oli e grassi commestibili);
  • il formulario che deve accompagnare tali rifiuti deve essere debitamente e correttamente compilato; spesso il formulario viene compilato dall’impresa di raccolta, ma è necessario tenere presente che la responsabilità ricade comunque sul produttore del rifiuto che lo sottoscrive;
  • l’impresa di raccolta dovrà provvedere a trasmettere al produttore la quarta copia del formulario datata e firmata dall’impresa di destinazione e trattamento, anch’ essa debitamente autorizzata (il formulario va conservato per 5 anni).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE