Dal primo gennaio 2022 è stata istituita la certificazione della parità di genere, con il fine di attestare come i datori di lavoro abbiano intenzione di ridurre il divario di genere, sotto più punti di vista. Per le aziende che la conseguono vi è anche uno sgravio sui contributi previdenziali datoriali.
CHE COS’È E COME OTTENERLA
Con la legge n. 162/2021 è stata istituita la certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna), al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere.
Si tratta, dunque, di una certificazione volontaria che le aziende più virtuose potranno richiedere agli organismi di certificazione accreditati (presenti a questo elenco) per attestare la conformità dell’azienda ai principi di parità tra i generi, come l'equità salariale, le politiche paritetiche di formazione e avanzamento di carriera, l’attenzione alla genitorialità, la gestione paritaria delle cure genitoriali e parentali etc.
I parametri per il conseguimento della certificazione sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.
La UNI/PdR ha introdotto specifiche linee guida per le aziende che intendano certificare la parità di genere all'interno della propria organizzazione.
Nello specifico, le aziende che vogliano avvalersi di questa certificazione devono definire un sistema di gestione specifico per la parità di genere, integrabile agli altri sistemi di gestione già in uso, misurando gli stati di avanzamento dei risultati attraverso la predisposizione di specifici indicatori di performance (KPI) suddivisi in 6 diverse aree di valutazione, attinenti alle differenti variabili che possono contraddistinguere un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere.
Le aree di valutazione sono:
Ogni area ha un differente peso percentuale e la certificazione viene rilasciata dall’organismo accreditato nel caso in cui si attesti un punteggio pari ad almeno il 60%.
La certificazione ha durata triennale, ma dopo 12 e 24 mesi dall’ottenimento vengono effettuati dei monitoraggi da parte dell'ente di certificazione sull'applicazione ed evoluzione nel tempo delle politiche di parità di genere adottate. Ciò significa che ogni 3 anni va rinnovata la validità della certificazione, ma che essa potrebbe essere revocata prima della scadenza per perdita dei requisiti.
Gli indicatori di performance (KPI), dettagliati tipologia per tipologia, e le restanti informazioni sull’attuazione del sistema di gestione per ottenere la certificazione si trovano al punto 5 e seguenti della Prassi sopra citata.
I VANTAGGI PER LE AZIENDE
Alle aziende private che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022, è concesso un esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, e spettante nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 50 milioni di euro.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).
Con specifico riferimento all’entità della misura di esonero autorizzata, per i periodi di durata inferiori al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Chi non avesse conseguito la certificazione entro il 31 dicembre dello scorso anno, avrà comunque modo di acquisirla, in quanto la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021) ha reso strutturale la misura, incrementando, a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere.
Per le successive annualità, dunque, saranno date ulteriori indicazioni, alla luce degli esiti della prima fase applicativa.
I SOGGETTI E LE CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO ALLO SGRAVIO
Possono accedere allo sgravio contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, mentre restano esclusi dall’applicazione del beneficio le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
Per far sì che spetti l’esonero contributivo, oltre ovviamente ad aver conseguito la certificazione della parità di genere, è necessario ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006:
Inoltre, si rammenta che le aziende che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute ogni 2 anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 del D. Lgs n. 198/2006), la cui veridicità e completezza è verificata dall’INL, che può altresì comminare sanzioni per il caso di inottemperanza e disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro, nell’ipotesi in cui la violazione si protragga per oltre 12 mesi.
DURATA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO
Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, si precisa che lo stesso è valevole per tutta la durata della certificazione e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa.
In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’INPS e a sospendere la fruizione della misura.
COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
Considerato che tale agevolazione si sostanzia in un esonero pari al massimo all’1% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, si ritiene che la stessa sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
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