Ricordiamo che la patente a crediti è necessaria dal 1° ottobre 2024 alle imprese e ai lavoratori autonomi per operare nei cantieri temporanei o mobili. Segnaliamo, inoltre, che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato una nota (prot. 9326 del 9/12/24) con le indicazioni sul regime sanzionatorio da applicare.
Il possesso della patente è vincolante per tutte le attività in cantiere, con esclusione delle sole forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Le imprese e i lavoratori autonomi privi della patente o che operano con un punteggio inferiore a 15 sono soggetti a sanzioni amministrative.
La sanzione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano senza patente o con punteggio insufficiente corrisponde al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.
Di seguito le casistiche principali.
• Contratti formalizzati: se il contratto tra l’impresa/lavoratore autonomo e il committente è formalizzato e contiene un capitolato dei lavori, si considera il costo dei lavori riportato nel contratto o nel capitolato accettato da entrambe le parti. L’impresa/il lavoratore autonomo o il committente devono esibire il contratto, il capitolato o i preventivi accettati dal committente per calcolare il valore di riferimento.
• Preventivi non formalizzati: in assenza di un contratto formale, si può fare riferimento anche ai preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e approvati dal committente.
• Mancanza di contratti o preventivi: quando non è possibile individuare un contratto o un preventivo valido con l’indicazione del valore dei lavori, la normativa prevede l’applicazione della soglia minima di 6.000 euro come base di calcolo per le sanzioni.
L’importo delle sanzioni è destinato al finanziamento dei sistemi informatici utili al rilascio e aggiornamento delle patenti.
Il committente o il responsabile dei lavori ha l’obbligo di verificare il possesso della patente a crediti da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
La mancata verifica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da €711,92 a €2.562,91 come stabilito dall’articolo 157 del D.Lgs. 81/2008.
Se il committente o il responsabile dei lavori affida i lavori a un’impresa o a un lavoratore autonomo con una patente a crediti con un punteggio minimo di 15 crediti, viene applicata la medesima sanzione (da €711,92 a €2.562,91).
La sanzione non si applica al committente o al responsabile dei lavori se, dopo l’affidamento, la patente viene sospesa, revocata o i crediti scendono sotto i 15. In questi casi, si applica all’impresa o al lavoratore autonomo la sanzione prevista dall’art. 27, c. 11, del D.Lgs. 81/2008 (10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro).
La sanzione prevista dall’art. 157 del D.Lgs. 81/2008 si applica esclusivamente ai lavori affidati a partire dal 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo di possesso della patente a crediti.
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