L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 26 del 29 agosto 2023 contenente alcuni chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dai lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. Per tali somme, la Legge di Bilancio 2023 ha espressamente previsto, a determinate condizioni, l’assoggettamento a tassazione sostitutiva, nella misura del 5%, in luogo della tassazione ordinaria
La stessa Agenzia, con la Risoluzione n. 16 del 17 marzo scorso, aveva reso nota l’istituzione del codice tributo 1067 per il versamento, mediante Mod. F24, dell’imposta sostitutiva in esame.
Di seguito si analizzano le indicazioni contenute nella Circolare n. 26/2023 evidenziando alcune criticità che tuttora permangono.
Ambito di applicazione
Il primo aspetto preso in considerazione dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’ambito di applicazione del regime di tassazione agevolata delle mance. A tale riguardo, la norma istitutiva individua, come destinatari della misura agevolativa, i lavoratori impiegati in “ (...) strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287”.
Da parte sua, l’Agenzia precisa che le mance che beneficiano del regime di tassazione agevolata sono quelle percepite dai lavoratori per “(...) prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e (...) ristorazione”, intendendo per tali le prestazioni di lavoro rese sia presso le strutture ricettive sia presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991.
A supporto di tale precisazione, l’Agenzia si limita a riportare in nota al documento il testo del relativo articolo il quale, peraltro, descrive solo in via generale le attività svolte dai pubblici esercizi (e non anche dalle strutture ricettive). Questi ultimi si distinguono in:
“a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.”
Ad avviso di chi scrive, per permettere l’individuazione puntuale dei datori di lavoro/sostituti d’imposta tenuti ad applicare il regime di tassazione agevolata delle mance sarebbe risultato più utile ed agevole un elenco di codici ATECO (analogo a quello fornito dalla stessa Agenzia per la definizione dei destinatari delle sospensioni dei versamenti fiscali durante l’emergenza COVID-19). Peraltro, l’art. 5 della Legge n. 287/1991 fa riferimento esclusivamente alle attività svolte dai pubblici esercizi e non anche alle attività ricettive anch’esse rientranti nell’ambito di applicazione della tassazione agevolata delle mance.
Di seguito si fornisce, comunque, un elenco, puramente indicativo e non esaustivo, dei codici ATECO rientranti - si ritiene - nell’ambito di applicazione del regime di tassazione agevolata delle mance percepite dai lavoratori:
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 - mense
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
96.04.20 - stabilimenti termali
Dal punto di vista del personale, si tratta dei lavoratori del settore privato
Da notare che l’Agenzia chiarisce che, ai fini del calcolo del limite reddituale di euro 50.000 riferito al periodo d’imposta precedente, vanno:
Per la verifica del limite reddituale in esame, l’Agenzia rinvia poi ai chiarimenti resi, per quanto compatibili, con la Circolare n. 28/2016, paragrafo 1.1.2 in materia di detassazione dei premi di risultato. In quella sede, l’Agenzia, a proposito del limite reddituale, richiesto appunto per accedere al regime fiscale agevolato dei premi di risultato, tra le altre cose, puntualizza che tale limite va calcolato:
Inoltre, il regime agevolato è applicabile anche se
Modalità applicative
Verificate le condizioni richieste, le mance elargite dai clienti ai lavoratori, attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ovvero in denaro, per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, sul piano fiscale, sono assoggettate ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le predette prestazioni di lavoro; sul piano previdenziale e assicurativo, sono escluse dall’imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e dei premi INAIL; sul piano retributivo, non sono computate nel calcolo del TFR.
Da notare che la tassazione sostitutiva, per i lavoratori dei settori in esame, costituisce il regime naturale di tassazione delle mance che il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare.
L’adozione dell’ordinario regime di tassazione è ammessa solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.
Le somme in oggetto rilevano in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.
Un aspetto di assoluto rilievo è costituito dal limite di importo - fissato dalla norma - entro il quale è possibile assoggettare le mance alla tassazione sostitutiva. In sostanza, le mance scontano l’imposta nella misura del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
A tale proposito, l’Agenzia chiarisce che il limite annuale del 25%
Rispetto al limite in oggetto, risulta evidente che il sostituto d’imposta dovrà tenerlo costantemente monitorato nel corso dell’anno e solo al termine del periodo d’imposta sarà nelle condizioni di quantificarlo in via definitiva.
Esempio:
A titolo di esempio, l’Agenzia propone il seguente caso.
Lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, che ha conseguito:
Il sostituto d’imposta assoggetta le mance, pari complessivamente a euro 15.000:
Adempimenti per datore di lavoro e lavoratore
L’ultimo aspetto preso in considerazione dall’Agenzia riguarda gli adempimenti in capo a sostituto d’imposta e lavoratore.
Sostituto d’imposta. Partendo dal presupposto che il regime di tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance (elargite attraverso mezzi di pagamento elettronici ovvero in denaro), il sostituto d’imposta, previa verifica del rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel precedente periodo d’imposta, applica la tassazione sostitutiva del 5%.
Se il sostituto d’imposta in questione è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la CU per l’anno precedente, applica automaticamente l’imposta sostitutiva. In caso contrario, l’applicazione dell’imposta sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.
A tale proposito, si evidenzia che il sostituto d’imposta, specie in caso di rapporti di lavoro di durata annuale, potrebbe non essere a conoscenza di eventuali ulteriori rapporti intrattenuti dal medesimo lavoratore nel corso del periodo d’imposta precedente. Per avere indicazioni in tal senso, cautelativamente, dovrebbe comunque sempre fare una richiesta specifica al lavoratore.
Nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente all’erogazione delle mance la sussistenza delle condizioni per l’agevolazione, lo stesso può applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene mediante Mod. F24, utilizzando il codice tributo 1067 (cfr Aggiornamento AP n. 106/2023).
Qualora il sostituto d’imposta rilevi che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.
L’Agenzia anticipa che il sostituto dovrà indicare separatamente nella CU
Lavoratore. Da parte sua, il lavoratore, invece, è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta
Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. Al riguardo, nel silenzio della norma, la rinuncia può essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro, senza particolari modalità operative, fermo restando l’obbligo della forma scritta. A fronte di tale rinuncia, l’intero ammontare delle mance, erogate nel periodo d’imposta, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In tali ipotesi, il sostituto deve comunque indicare separatamente nella CU le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata a fronte della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.
Qualora sia stata applicata l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti richiesti e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio, il lavoratore deve far concorrere al reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione ordinaria, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui le somme sono state percepite, le somme ricevute a titolo di mance.
Resta ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole. In particolare, lo stesso può assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva o, viceversa, avvalersi dell’imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia già provveduto.
Aspetti contabili
Da ultimo, l’Agenzia fornisce alcune precisazioni sul piano contabile. Nello specifico, viene chiarito che, ai fini IVA, le mance elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e, pertanto, non incrementano il volume d’affari del datore di lavoro. Conseguentemente, ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi (per il personale) per il datore di lavoro.
È rimessa, infine, al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.
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