Attualmente basta il requisito contributivo di un mese di lavoro per poter accedere alle prestazioni assistenziali di malattia, ricovero ospedaliero, maternità, paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il requisito è stato ridotto (prima era di tre mesi) grazie al DL n. 101/2019, convertito in legge n. 128/2019, che ha modificato l’art. 2 comma 1 del D.Lgs n. 81/2015.
Con la recente Circolare n. 71 del 3 giugno 2020, l’INPS fornisce ulteriori le istruzioni operative in merito alle modalità di fruizione delle prestazioni relative all’indennità di maternità, di paternità e al congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata interessati dalla suddetta modifica legislativa. Si ricorda che la modifica apportata al requisito contributivo ha efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 101/2019, quindi, per eventi con data di inizio successiva al 5 settembre 2019.
Indennità di maternità e di paternità. Con specifico riferimento alle indennità di maternità e di paternità in caso di parto, affidamento o adozione, risultano indennizzabili, subordinatamente al requisito di una mensilità di contributi versati alla Gestione separata:
• i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019;
• i periodi di maternità o paternità parzialmente ricadenti nella vigenza del DL n. 101/2019.
I periodi di maternità o di paternità conclusi prima del 5 settembre 2019 non possono, invece, essere indennizzati sulla base di una mensilità di contribuzione, ma richiedono il precedente requisito delle tre mensilità.
Restano invariate tutte le altre condizioni richieste per il godimento delle suddette indennità, ovvero:
• il periodo di riferimento all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata è di 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile;
• la mensilità di contribuzione deve essere stata calcolata con aliquota piena;
• per tale indennità vale il principio dell’automaticità delle prestazioni previsto dall’articolo 64-ter del D.Lgs n. 151/2001.
Si ricorda che il principio di automaticità prevede che gli iscritti alla Gestione separata abbiano diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a prescindere dall’adempimento dell’obbligo di versamento contributivo da parte del committente. Il principio di automaticità, tuttavia, non opera per gli iscritti che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva (ad esempio i liberi professionisti). In ogni caso, l’INPS ribadisce che non è più obbligatoria l’astensione dall’attività lavorativa ai fini dell’accesso alla suddetta prestazione.
Congedo parentale. Anche ai fini della fruizione del congedo parentale trova applicazione il requisito di una sola mensilità di contribuzione accreditata.
Alla luce di ciò, gli iscritti alla Gestione separata tenuti al versamento della contribuzione maggiorata non iscritti ad altre forme previdenziali e non titolari di pensione possono accedere al congedo parentale con il ridotto requisito contributivo (Legge n. 81/2017 art. 8 commi 4, 5 e 6).
Di conseguenza, la lettura combinata tra l’art. 8 del DL n. 81/2017 e la modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del DL n. 101/2019, con riferimento al congedo parentale, determina che:
• la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi tre anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto;
• qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo di cui al precedente punto, l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Da quanto premesso deriva inoltre che:
• se il periodo di congedo parentale è fruito prima dell’entrata in vigore del DL n. 101/2019 (5 settembre 2019), il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento che risultino effettivamente versate tre mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile;
• se, invece, il periodo di congedo parentale è fruito dopo l’entrata in vigore del citato decreto, il riconoscimento dell’indennità è subordinato all’effettivo versamento di una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile.
Considerata la possibilità di fruire del congedo parentale in modo frazionato, si precisa che le richieste relative a periodi di congedo ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente dovranno essere divise e istruite secondo le indicazioni di cui sopra:
• per la parte ricadente prima dell’entrata in vigore del DL n. 101/2019 (5 settembre 2019) bisognerà considerare come requisito contributivo il versamento di tre mensilità;
• per la parte che ricade dopo l’entrata in vigore del DL n. 101/2019 (5 settembre 2019), si dovrà accertare la sussistenza di un solo mese di contribuzione versata.
Si ricorda che l’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 64-ter del D.Lgs n. 151/2001 non opera mai per la fruizione del congedo parentale.
Regime fiscale. Resta invariato il trattamento fiscale delle predette indennità. Pertanto, trattandosi di indennità corrisposte in sostituzione del reddito (assimilato per i co.co.co. e autonomo per i lavoratori autonomi), devono essere assoggettate a tassazione ordinaria analogamente a quanto previsto per il reddito che sostituiscono.
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