La legge stabilisce, all’art. 55 del D.lgs. 151/2001 (c.d. T.U. Maternità), che il lavoratore padre dimissionario non sia tenuto a rispettare il preavviso durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento ai sensi dell’art. 54 del medesimo decreto.
Nello specifico, tale periodo - in cui il lavoratore è esonerato dal rispetto del periodo di preavviso - decorre dall’inizio del periodo di gravidanza fino a un anno di età del bambino e, comunque, qualora il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore (nota INL n. 896/2020).
Per quanto concerne l’indennità sostitutiva di preavviso per le madri e i padri dimissionari, l’art. 55, comma 1, del T.U. Maternità stabilisce che “la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”.
Per quanto riguarda i lavoratori padri, tale diritto è riconosciuto solo a coloro che abbiano fruito del congedo di paternità, come indicato all’art. 55, comma 2, del T.U. Maternità. A sostegno di quanto previsto per legge, il CCNL Terziario, all’art. 200, prevede che l’indennità di preavviso vada riconosciuta anche al «padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità».
Allo stato attuale, a seguito della pubblicazione del D.lgs. n. 105/2022, per congedo di paternità non si intende più soltanto quello c.d. alternativo, di cui all’art. 28 del T.U. Maternità, bensì è stato introdotto il congedo di paternità c.d. obbligatorio di cui all’art. 27-bis, pari a dieci giorni lavorativi.
Inoltre, a tal riguardo, occorre tener conto del fatto che l’art. 55 richiamato, sancisce il diritto alle indennità previste dalla legge e dalla contrattazione solo qualora le dimissioni siano intervenute durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, a norma dell’art. 54.
Il comma 7 dell’art. 54 dispone che il divieto di licenziamento si applichi al padre lavoratore sia in caso di fruizione del congedo obbligatorio ex art.27bis che alternativo ex art. 28.
Pertanto, considerato il richiamo espresso dell’art. 55, al divieto di licenziamento previsto all’art. 54, si ritiene opportuno riconoscere l’indennità sostitutiva del preavviso al lavoratore padre dimissionario che abbia fruito di uno dei due congedi previsti dalla legge.
Si ricorda, infine, che l’INPS, attraverso la circolare n. 94 del 2015, ha già confermato il riconoscimento della Naspi al lavoratore e alla lavoratrice il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del T.U. Maternità, da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
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