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LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO IMMIGRAZIONE

Cosa cambia dopo la pubblicazione delle disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

giovedì 22 giugno 2023
LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO IMMIGRAZIONE LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO IMMIGRAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 è stata pubblicata la Legge n. 50 del 5 maggio 2023 (di conversione del DL n. 20 del 10 marzo 2023, cd. Decreto Immigrazione o Decreto Cutro), recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

La citata legge ha previsto alcune importanti modifiche al decreto, riguardanti:

  • la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri;
  • l’ingresso e il soggiorno al di fuori delle quote;
  • la conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;
  • il permesso per protezione speciale, il permesso per cure mediche e il permesso per calamità naturali;
  • la protezione internazionale.

Programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

In sede di conversione, l’art. 1 del DL n. 20/2023 (di seguito “Decreto Immigrazione”) è stato arricchito dai nuovi commi 5-bis e 5-ter, con cui si è disposto che:

  • con i decreti flussi di cui al Decreto Immigrazione possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito;
  • al fine di prevenire l’immigrazione irregolare, al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 286/1998 (di seguito “TU sull’immigrazione”) stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere autorizzati l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Tale previsione viene inserita come nuovo comma 1-bis all’art. 21 del TU sull’immigrazione.

Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote

L’art. 3 del Decreto Immigrazione ha modificato l’art. 23 del TU sull’immigrazione, non solo rubricandolo “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine”, ma introducendo anche il nuovo comma 2-bis.

Da premessa, il comma 1 dell’art. 23 prevede che: “Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle Regioni e delle Province Autonome, dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal ministero dell'Istruzione e del Merito o dal ministero dell'Università e della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine”.

Il comma 2 bis ha previsto ingressi e soggiorni per lavoro subordinato per gli stranieri residenti all’estero che hanno superato, nel paese di origine, i corsi di formazione di cui al comma 1 riconosciuti dall’Italia e promossi dal ministero del Lavoro, sulla base dei fabbisogni manifestati dalle associazioni di categoria dei settori produttivi.

Il nulla osta per questi soggetti è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dalle quote stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 3, comma 4, del TU sull’immigrazione.

La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

In caso di sopravvenuto accertamento di elementi ostativi di cui all’art. 22 del TU sull’immigrazione, anche a seguito di controlli effettuati dall’Ispettorato  nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Non solo, la legge di conversione introduce il nuovo comma 4-ter all’art. 23 del TU sull’immigrazione. La disposizione prevede che, in via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL e le loro articolazioni territoriali o dicategoria possono concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei serviziper il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazionioperanti nel settore dell’immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti chesvolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e laformazione di lavoratori direttamente nei paesi di origine.

Al completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei citati enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia, con le procedure previste per gli ingressi per lavoro in casi particolari ai sensi dell’art. 27 del TU sull’immigrazione, entro 3 mesi dalla conclusione del corso.

Tra gli elementi ostativi possiamo elencare, a titolo esemplificativo:

  • la condanna del datore, anche non definitiva, negli ultimi 5 anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati diretti al sfruttamento della prostituzione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603 bis del c.p.;
  • l’ottenimento dei documenti necessari mediante frode, falsificazione o contraffazione;
  • il ritardo dello straniero nel recarsi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.


La Legge n. 50/2023 ha modificato l’art. 3 del Decreto Immigrazione estendendo la categoria dei soggetti interessati all’ingresso e al soggiorno per lavoro subordinato, a seguito dell’espletamento delle attività di istruzione e formazione di cui al comma 1 dell’art. 23 prima citato, all’apolide e al rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Conversione dei permessi per minori stranieri non accompagnati

La legge di conversione del Decreto Immigrazione introduce ex novo l’art. 4-bis recante “Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati”. Tale norma va a sostituire il comma 1-bis dell’art. 32 del TU sull’immigrazione.

La nuova versione del comma 1-bis prevede tre modifiche alla disciplina previgente, ovvero:

  • il permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del 18° anno d’età ha la durata massima di un anno;
  • la conversione del permesso per minore età in altro permesso di soggiorno è possibile previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente;
  • sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 1-bis. In particolare, sono eliminate sia la previsione che il mancato rilascio del parere del ministero del Lavoro non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, sia la previsione dell’applicazione dell’istituto del silenzio assenso al procedimento di conversione.

Permessi per protezione speciale, cure mediche e calamità naturali

In sede di conversione del Decreto Immigrazione, anche l’art. 7 ha subito ampie e rilevanti modifiche.

Questo articolo è intervenuto in materia di protezione speciale, modificando l’art. 19 del TU sull’immigrazione. In particolare, è venuto meno il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare, che consentiva l’ottenimento di un permesso per protezione speciale. È stata abrogata anche la norma che, per valutare il fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, imponeva di tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine.

L’art. 7, al comma 2, ha poi introdotto una disciplina transitoria: per le istanze presentate fino all’11 marzo 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Infine, i permessi di soggiorno, già rilasciati ai sensi della previgente normativa, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta comunque ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.

A tali disposizioni dell’art. 7, già presenti nel Decreto Immigrazione, la Legge n. 50/2023 ne aggiunge altre:

  • il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche non possono essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
  • i procedimenti per il delitto di induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.) vengono inseriti tra quelli per i quali, quando sono accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un pericolo concreto e attuale per la sua incolumità, può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza;
  • non è possibile rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale quando è stata presentata domanda per un’altra tipologia di permesso di soggiorno;
  • le condizioni di salute in presenza delle quali nonè consentita l’espulsione sono, ora, quelle derivanti da patologie di particolare gravità e non adeguatamente curabili nel Paese di origine (e non più solo “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”);
  • il permesso di soggiorno per calamità è rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero deve tornare versa in una situazione di calamità contingente ed eccezionale (e non più solo “grave”, come precedentemente previsto);
  • il permesso di soggiorno per calamità è rinnovabile solo perun periodo ulteriore di 6 mesi;
  • ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo, pendenti all’11 marzo 2023, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Revoca della protezione internazionale

Infine, sempre in sede di conversione, è stato aggiunto al Decreto Immigrazione l’art. 9-ter recante “Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale”.

La norma interviene sul D. Lgs. n. 251/2007, modificando gli artt. 9 comma 2-ter e 15 comma 2-ter.

Di particolare rilevanza vi è che il rientro nel Paese di origine, anche di breve durata, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario, è condizione di cessazione dello status di rifugiato e del godimento della protezione sussidiaria.

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