La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, suppl. ord. n. 43) reca diverse disposizioni di natura giuslavoristica e previdenziale. Di seguito sono riassunte le disposizioni di più immediato interesse per le aziende del settore.
DECONTRIBUZIONE PER ASSUNZIONI (articolo 1, cc. 294 - 299)
ASSUNZIONI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. È previsto l’esonero contributivo pari al 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi INAIL, per un massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, assumano beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è alternativo a quello già previsto per l’assunzione dei medesimi soggetti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 marzo 2019, n. 26, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
ASSUNZIONI UNDER 36
Viene prorogato nel 2023 e innalzato da 6mila a 8mila euro annui l’esonero contributivo pari a 36 mesi previsto per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
ASSUNZIONI DONNE. Viene prorogato e innalzato da 6 mila a 8 mila euro annui l’esonero contributivo fino a 18 mesi previsto per le nuove assunzioni, effettuate nel 2023, di donne lavoratrici svantaggiate, con minimo 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi, ovvero di qualsiasi età e residenti in aree svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
L’efficacia di tali disposizioni è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.
L’accesso ai benefici è subordinato altresì al rispetto delle condizioni generali previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero al possesso del DURC regolare, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, e al rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, restano validi anche i principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, secondo cui l’incentivo non spetta, in particolare, in caso di violazione del diritto di precedenza, in caso di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale in corso nell’unità produttiva per lavoratori al pari livello, nonché in caso di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie.
PRESTAZIONI OCCASIONALI (articolo 1, c. 342)
La norma amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale, consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in luogo degli attuali otto.
Contestualmente, viene raddoppiato il tetto massimo di reddito erogabile dall’utilizzatore, aumentato dagli attuali 5mila a 10mila euro annui, con il mantenimento dei limiti reddituali previsti per ciascun prestatore (5mila euro annui e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore).
Rimangono invariate le procedure operative per la gestione del contratto di prestazione occasionale, le quali prevedono una serie di attività da svolgere per mezzo del portale INPS.
Utilizzatori e prestatori hanno a disposizione le funzionalità per registrarsi, per comunicare una nuova prestazione, annullarla o confermarla.
Il Datore di Lavoro deve versare la provvista necessaria per mezzo del modello F24 o altri strumenti di pagamento elettronici all’INPS, il quale effettua direttamente il pagamento della prestazione al lavoratore.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (articolo 1, c. 281)
Per i rapporti di lavoro dipendente del settore privato – esclusi i rapporti di lavoro domestico – la disposizione prevede il riconoscimento, nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dell’esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. L’esonero viene applicato a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda i 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
I criteri e le modalità per il riconoscimento dell’esonero rimangono quelli previsti dalla Legge di Bilancio 2022.
Inoltre, per il medesimo arco temporale di riferimento (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023) la disposizione prevede un incremento dell’esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale per le retribuzioni più basse, arrivando in tal caso ad un esonero complessivo del 3 per cento sulla quota contributiva IVS a carico del lavoratore. Il limite relativo all’importo mensile non deve superare euro 1.923 (sempre parametrato su base 13 mensilità).
In virtù dell'eccezionalità della misura in questione, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
LAVORO AGILE PER I SOGGETTI FRAGILI (articolo 1, c. 306)
Fino al 31 marzo 2023, la disposizione consente ai datori di lavoro di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. Smart working) da parte dei lavoratori dipendenti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate con decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022. Ciò anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei CCNL solo qualora essi siano più favorevoli.
CONGEDO PARENTALE (articolo 1, c. 359)
La disposizione prevede l’incremento dal 30% all’80% dell’indennità di congedo parentale, in alternativa tra i genitori, nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio.
Tale misura si applica con riferimento ai soli lavoratori e lavoratrici che terminano il periodo di congedo di paternità e maternità obbligatoria successivamente al 31 dicembre 2022.
TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (articolo 1, c. 283)
La norma introduce una misura sperimentale per l‘anno 2023, prevedendo la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 risultino in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 41 anni (“pensione anticipata flessibile”, c.d. quota 103).
La misura sostituisce di fatto la precedente sperimentazione di “quota 102”, prevista dalla legge di bilancio 2022, che prevedeva la possibilità di pensionamento anticipato con 64 anni di età ed almeno 38 anni di contribuzione. Il diritto, purché conseguito entro il 31 dicembre 2023, può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
I destinatari di tale misura sperimentale sono gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati).
È prevista l’erogazione del trattamento pensionistico a condizione che il valore lordo mensile non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS previsto dalla legislazione vigente (che in via provvisoria, per il 2023, è pari 36.643 euro). Il trattamento integralmente spettante verrà erogato una volta terminato il periodo di anticipo, ovvero, solo a seguito della maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata ordinaria.
Per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata flessibile, è consentito cumulare i periodi assicurativi non coincidenti e sovrapposti presso tutte le gestioni amministrate dall'INPS seguendo le regole dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il trattamento pensionistico di pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo reddituale vale fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI (articolo 1, cc. 286 e 287)
La disposizione prevede un incentivo in favore dei lavoratori dipendenti che decidono di rimanere in servizio nonostante abbiano maturato i requisiti pensionistici della misura sperimentale introdotta al comma 283 (trattamento di pensione anticipata flessibile, o quota 103).
Il lavoratore dipendente che intende esercitare questa opzione - ritardando l’accesso alla pensione - può rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con l’esercizio di tale opzione, alla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, viene conseguentemente meno l’obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
Il valore della suddetta quota di contributi a carico del lavoratore è corrisposta interamente al lavoratore e non già alla gestione previdenziale di appartenenza.
È, infine, previsto che le modalità di attuazione della disposizione siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia.
APE SOCIALE (articolo 1, cc. 288 - 290)
La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2023 dell’APE sociale, ossia l’anticipo pensionistico erogato dall’Inps in favore di lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili, disoccupati o caregiver, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive di questa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata INPS.
Tale indennità è riconosciuta, a domanda, al compimento dei 63 anni di età e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento anticipato.
Resta ferma, per il 2023, l’estensione dell’accesso all’indennità ad ulteriori categorie professionali gravose ed usuranti - come disciplinate e dettagliate nell’allegato 3 della legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 92, legge 30 dicembre 2021, n. 234) - nonché la riduzione a 32 anni del requisito dell’anzianità contributiva prevista per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
Per i soggetti che matureranno i requisiti di fruizione dell’APE sociale nel corso del 2023, la norma mantiene, infine, invariati i termini ordinari per la presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, ossia 31 marzo 2023, 15 luglio 2023 e 30 novembre 2023.
OPZIONE DONNA (articolo 1, c. 292)
La Legge di Bilancio dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la maturazione dei requisiti di accesso ad “Opzione donna”, apportando però rilevanti modifiche alla platea dei beneficiari e agli attuali requisiti d’accesso.
La misura è, infatti, ora riconosciuta non più a tutte le donne, dipendenti ed autonome, ma limitatamente alle lavoratrici che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un’età anagrafica di sessanta anni - ridotta a cinquantanove in presenza di un figlio e a cinquantotto in caso di due o più figli - e rientranti in una delle seguenti categorie:
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISEE (articolo 1, c. 323)
La disposizione prevede per il cittadino la possibilità di presentare, fino al 31 dicembre 2022, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) - necessaria per l’accesso a prestazioni sociali agevolate - anche nella modalità non precompilata.
Dal 1° luglio 2023, viene, inoltre, stabilito che la presentazione della DSU avvenga prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando l’utilizzo del sistema ordinario.
Viene, infine, disposto che, con decreto del Ministro del Lavoro, saranno individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire l’accesso alla dichiarazione precompilata, resa disponibile in telematicamente dall'INPS.
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (articolo 1, c. 357)
La norma dispone, a partire dal 1° gennaio 2023, l’incremento - nella misura del 50% - dell’importo dell’assegno unico universale, comprensivo della rivalutazione annua, per ciascun figlio di età inferiore ad un anno. Tale incremento vale anche, in caso di nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni.
Vengono, poi, resi strutturali gli incrementi introdotti, per il solo 2022, dal decreto semplificazioni fiscali (articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73) in favore dei figli con disabilità, prevedendo a regime il riconoscimento dei seguenti importi base e maggiorazioni:
È stato, infine, disposto - con decorrenza 1° gennaio 2023 - l'incremento del 50% della maggiorazione forfettaria già riconosciuta ai nuclei familiari con quattro o più figli, per un ammontare complessivo pari a 150 euro.
REDDITO DI CITTADINANZA (articolo 1, cc. 313 - 319)
Le disposizioni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, riconoscono la misura del reddito di cittadinanza (RDC) nel limite massimo di sette mensilità, in luogo delle attuali diciotto rinnovabili. Tale riduzione non si applica ai nuclei familiari con minorenni, persone con disabilità (come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159) e persone con almeno 60 anni di età.
Il RDC verrà successivamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Dal 1° gennaio 2023, si prevede, inoltre, un periodo obbligatorio di sei mesi di partecipazione a un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, per quei soggetti in età lavorativa che attualmente - ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - sono tenuti alla sottoscrizione dei patti per il lavoro. La mancata frequenza del corso da parte del percettore di RDC comporta la decadenza dal beneficio.
Per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del RDC è subordinata, altresì, all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo.
Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero del Lavoro, verranno individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e, comunque, per l’efficace attuazione delle predette disposizioni.
Inoltre, la componente del RDC pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Le modalità di attuazione saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Per la fruizione del RDC occorre risiedere nel territorio nazionale ed è possibile cumulare il reddito derivante da un contratto di lavoro a termine stagionale o intermittente fino ad una soglia di 3mila euro lordi.
Tutti i percettori di RDC residenti nel comune devono essere, poi, impiegati in progetti utili alla collettività e non più soltanto un terzo di essi.
Si stabilisce, infine, in modifica all’articolo 7, comma 5, lettera e) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che la decadenza dal RDC scatti già al rifiuto di una prima offerta di lavoro, in luogo delle attuali due, formulata ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5) dello stesso decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Tali misure comportano una riduzione di 958 milioni di euro per l’anno 2023 della spesa stanziata.
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