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MANCATA FRUIZIONE DEL RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE

La sentenza: il datore di lavoro deve risarcire il danno, al di là della previsione di un compenso maggiorato

giovedì 17 novembre 2022
MANCATA FRUIZIONE DEL RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMA MANCATA FRUIZIONE DEL RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMA

Giudicando il caso di un lavoratore la cui prestazione si svolgeva in maniera ininterrotta, con orario dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno di riposo, per 15 ore al giorno con una pausa di 30 minuti, il Tribunale di Milano ha stabilito che la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è sempre fonte di un danno non patrimoniale, perché l'interesse del lavoratore, leso dall'inadempimento del datore di lavoro, trova diretto fondamento nell'articolo 36 della Costituzione e, conseguentemente, la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno.

Rifacendosi a quanto stabilito in precedenza dalla Corte di Cassazione, il Tribunale ha altresì chiarito che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che deve essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno da usura psicofisica derivante dalla mancata fruizione del riposo, il Tribunale ha chiarito che essa può avvenire in via equitativa prendendo quale parametro le disposizioni della contrattazione collettiva applicabile.

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