• Home 
  • Notiziario Sindacale 

“MANCE” NEL TURISMO, COME SI VERSA L’IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali per le erogazioni liberali nel settore

venerdì 21 aprile 2023
“MANCE” NEL TURISMO, COME SI VERSA L’IMPOSTA SOSTI “MANCE” NEL TURISMO, COME SI VERSA L’IMPOSTA SOSTI

Con la risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali per le erogazioni liberali nel settore del turismo.

Va innanzitutto chiarito che la totalità degli importi che il lavoratore percepisce a titolo di liberalità, ovvero le cosiddette mance, è da considerarsi “reddito da lavoro dipendente” sulla base del principio di onnicomprensività del reddito disposto dall’art. 51, comma 1, del TUIR. È per questa ragione che, nonostante sia sempre stata preoccupazione di pochi, anche le mance sono somme che andrebbero sottoposte a tassazione.

Pertanto, al fine di incentivare questa tassazione, la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197/2022) ha introdotto un regime agevolato di tassazione sostitutiva per tutte le somme che i clienti destinano a favore dei lavoratori a titolo di liberalità, anche tramite mezzi di pagamento elettronici.

La legge precisa, però, che le somme in oggetto:

  • sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

CAMPO DI APPLICAZIONE

I lavoratori a cui fare riferimento sono tutti quelli facenti parte di strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande, indicate all’art. 5 della legge n. 287/1991, ovvero:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Inoltre, il campo viene ristretto ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente in misura non superiore a 50.000 euro lordi annui.

Tuttavia, il lavoratore può rinunciare in forma scritta all’imposta sostitutiva, dichiarando di preferire il regime di tassazione ordinaria anche per le somme percepite a titolo di liberalità dai clienti dell’esercizio commerciale.

A QUANTO AMMONTA

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali che va applicata alle suddette somme è pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente per le relative prestazioni di lavoro.

IL CODICE TRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate ha reso nota l’istituzione del codice tributo 1067, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”, con cui il sostituto di imposta (ovvero il datore di lavoro) deve effettuare il versamento dell’imposta mediante il Modello F24.

In sede di compilazione del Modello, il codice tributo sopra elencato è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e, quale “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

COME CONTABILIZZARE LE SOMME RICEVUTE

In merito sorge, però, una problematica di contabilizzazione delle erogazioni a titolo di liberalità.

Si ricorda, innanzitutto, che il lavoratore non può accettare le mance che riceve dai clienti. Difatti, esse devono essere consegnate al datore di lavoro.

Nel momento in cui il cliente paga il conto di quanto usufruito, integrandolo con una somma a titolo di liberalità, il datore di lavoro dovrà emettere uno scontrino fiscale comprensivo del valore della mancia, ma differenziando le voci per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA:

  • il corrispettivo per il servizio andrà assoggettato ad IVA, in quanto solo esso è il ricavo della prestazione dovuta;
  • l’importo relativo all’erogazione della mancia andrà, invece, registrato come operazione esclusa IVA, in quanto non concorre a formare la base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.

L’indicazione di massima che si dà è quella di documentare l'entrata della mancia con un apposito tasto (con voce: "incasso mance personale di servizio") nel registratore di cassa telematico associato al codice N1 (ovvero lo stesso utilizzato per documentare l'incasso della tassa di soggiorno).

In seguito, il datore consegnerà gli importi delle mance ai lavoratori, dopo aver applicato l’imposta come sopra riportato.

Ad ogni modo, si auspica che sul tema intervenga l’Agenzia delle Entrate per dare migliori delucidazioni sulle modalità operative con cui le aziende dovranno procedere.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE