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MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Le novità introdotte riguardano, tra l’altro, sorveglianza sanitaria, Commissione Interpelli, svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei

lunedì 20 gennaio 2025
MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Lo scorso 11 dicembre 2024 il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge 1264 recante “Disposizioni in materia di lavoro” già precedentemente approvato alla Camera il 9 ottobre 2024.

Il Disegno di Legge, oltre a contenere diverse novità per il mondo del lavoro che sono state già affrontate nei nostri precedenti articoli, introduce anche alcune modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 come per esempio sulla sorveglianza sanitaria (art. 41), la Commissione Interpelli (art. 12) e lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei (art. 65).

  • Requisiti del medico competente: modifica dell’articolo 38 “Titoli e requisiti del medico competente”. È aggiunto il comma 4-bis, che incarica il Ministero della Salute di verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti. Questo controllo è indispensabile per garantire la permanenza nell’elenco ufficiale dei medici competenti.
  • Visita preassuntiva: modifica dell’art. 41; al comma 2: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: “visita medica preventiva” sono inserite le seguenti: “anche in fase preassuntiva”, vale a dire che la visita medica preventiva può essere effettuata su scelta del medico competente anche prima dell’assunzione per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro: modifica dell’art. 41; al comma 2: 1.1) alla lettera e-ter), la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, è effettuata qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora il medico competente non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto comunque a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  • Precisazione per ricorso avverso al giudizio di idoneità: questo deve essere presentato non più come descritto in precedenza al comma 9, art. 41 “all’organo di vigilanza”, ma unicamente all’azienda sanitaria locale (ULSS).
  •  Commissione Interpelli: modifica all’articolo 12, comma 2, la Commissione per gli Interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve comprendere almeno quattro rappresentanti con profilo giuridico.
  • Locali sotterranei: modifica all’art. 65 che consente l’utilizzo di locali sotterranei a condizione che non vi siano emissioni di agenti nocivi [consigliata rilevazione strumentale] e che vengano rispettati i contenuti all’allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro), ovvero corretta aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro è comunque tenuto a comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando opportuna documentazione messa a disposizione dall’istituto. I locali potranno essere utilizzati solo dopo 30 giorni dalla comunicazione all’Ispettorato, salvo richieste di integrazioni [silenzio assenso].

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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