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NOMINARE UN RSPP NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO DA TUTTE LE RESPONSABILITÀ

Importante sentenza della Corte di Cassazione in tema di mancata valutazione dei rischi

mercoledì 26 luglio 2023
NOMINARE UN RSPP NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO DA TUTTE LE RESPONSABILITÀ NOMINARE UN RSPP NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO DA TUTTE LE RESPONSABILITÀ

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21153/2023 ha ribadito che la nomina del RSPP non esonera il Datore di Lavoro dalla responsabilità penale, in caso di mancata valutazione del rischio.

Nello specifico un magazziniere con mansione di carrellista è stato vittima di un infortunio durante la sistemazione di una catasta di bancali, la quale cedendo d’improvviso ha colpito il lavoratore causandogli lesioni con conseguente malattia della durata superiore ai 40gg.

Il Tribunale di Vercelli con sentenza del 23 aprile 2019 e in seguito la corte d’Appello di Torino in data 22 giugno 2022, avevano rilevato le responsabilità in capo al Datore di Lavoro in ordine al reato di cui all’art. 590 del c.p. (lesioni personali colpose) che oltre alle sanzioni amministrative prevede la reclusione fino a tre mesi.

La difesa ha presentato ricorso in Cassazione poiché la responsabilità in ordine a questo infortunio avrebbe dovuto essere invece individuata nel Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, correttamente nominato dal Datore di Lavoro e sempre secondo il collegio di difesa la persona per sua natura incaricata della formazione dei lavoratori e della valutazione di questo specifico rischio.

I giudici della Suprema Corte hanno rigettato questa istanza, poiché la designazione di un RSPP - non costituendo una delega di funzioni – non esonera in alcun modo il Datore di Lavoro dalla valutazione del rischio. L’art. 17 del D.Lgs 81/08 stabilisce infatti che tra gli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili è ricompresa la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR) previsto dall’art. 28 del medesimo testo.

Nello specifico quando il RSPP è individuato in una terza persona con specifiche competenza può (anzi, deve) coadiuvare il Datore di Lavoro nella redazione del DVR ma non può in alcun modo sostituirsi allo stesso.

Nella sentenza della Cassazione si legge infatti: “…le eventuali carenze nell'attività di collaborazione alla redazione del DVR da parte del RSPP possono, al più, comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva, di quest'ultimo”

Il Datore di Lavoro è quindi tenuto a fornire ai collaboratori (fatto incluso il RSPP) tutte le informazioni necessarie inerenti alla gestione dell'impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione.

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