La Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, ha apportato alcune modifiche al testo del decreto stesso, introducendo novità in tema di interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza (DAD) o in quarantena.
La norma prevede in particolare:
Con riferimento al congedo parentale indennizzato al 50% spettante ai lavoratori genitori di figli con disabilità grave accertata, in sede di conversione in legge, è stato puntualizzato che la misura spetta a prescindere dall’età del figlio e per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio o della sua quarantena, nonché per la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale dallo stesso frequentati. Anche in tale ipotesi è ora consentita la fruizione del congedo in forma oraria.
Rimane confermato che le tutele offerte dalla norma sono tra loro alternative: ovvero, laddove un genitore svolga la prestazione lavorativa in modalità agile, o fruisca del congedo parentale alternativo alla stessa, oppure non svolga alcuna attività lavorativa, o sia sospeso dal lavoro, per le medesime giornate l’altro genitore non potrà fruire dell’astensione.
Unica eccezione a tale regola è rappresentata dal caso in cui uno dei due lavoratori sia genitore di altri figli minori di 14 anni, avuti da altri soggetti, che non stiano fruendo di alcuna di tali misure.
È inoltre opportuno ricordare che, fino al 31 luglio 2021, data attualmente fissata per il termine dello stato di emergenza, sarà possibile attivare il lavoro agile utilizzando la procedura semplificata, che consente al datore di lavoro di ricorrere a tale modalità di prestazione lavorativa previa apposita comunicazione in via telematica, anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge (L. 81/2017).
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