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NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO AGILE E CONGEDI PARENTALI

La conversione in legge del D.L. n. 30/2021 modifica gli interventi di sostegno per genitori di figli in DAD, affetti da Covid-19 o in quarantena

venerdì 21 maggio 2021
NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO AGILE E CONGEDI PARENTALI NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO AGILE E CONGEDI PARENTALI

La Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, ha apportato alcune modifiche al testo del decreto stesso, introducendo novità in tema di interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza (DAD) o in quarantena.

La norma prevede in particolare:

  • il venir meno del requisito della convivenza con il figlio under 16 per poter fruire del lavoro agile, nei casi in cui il figlio sia in DAD, affetto da Covid-19 o in quarantena da contatto;
  • la possibilità, per i genitori di figli disabili di ogni età, di fruire entrambi contemporaneamente del lavoro agile. In particolare, il comma 1 bis specifica che possono fruire del lavoro agile contemporaneamente ed entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata (ai sensi dell’art. 3, c. 1 e 3 della L. 104/1992), con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, nei casi in cui il figlio sia in DAD, affetto da Covid-19 o in quarantena da contatto, ovvero per il periodo di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dai figli;
  • il diritto alla disconnessione, che dovrà rispettare gli eventuali accordi sottoscritti dalle parti, salvi eventuali periodi di reperibilità concordati, e dal cui esercizio non devono conseguire ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi;
  • la precisazione che la sospensione può riguardare non solo l’attività didattica, ma anche l’attività educativa del figlio;
  • la possibilità per i lavoratori che non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e siano genitori di figli conviventi minori di 14 anni in DAD, affetti da Covid-19 o in quarantena da contatto, di fruire anche in forma oraria del congedo parentale previsto, indennizzato dall’Inps.

Con riferimento al congedo parentale indennizzato al 50% spettante ai lavoratori genitori di figli con disabilità grave accertata, in sede di conversione in legge, è stato puntualizzato che la misura spetta a prescindere dall’età del figlio e per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio o della sua quarantena, nonché per la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale dallo stesso frequentati. Anche in tale ipotesi è ora consentita la fruizione del congedo in forma oraria.

Rimane confermato che le tutele offerte dalla norma sono tra loro alternative: ovvero, laddove un genitore svolga la prestazione lavorativa in modalità agile, o fruisca del congedo parentale alternativo alla stessa, oppure non svolga alcuna attività lavorativa, o sia sospeso dal lavoro, per le medesime giornate l’altro genitore non potrà fruire dell’astensione.
Unica eccezione a tale regola è rappresentata dal caso in cui uno dei due lavoratori sia genitore di altri figli minori di 14 anni, avuti da altri soggetti, che non stiano fruendo di alcuna di tali misure.

È inoltre opportuno ricordare che, fino al 31 luglio 2021, data attualmente fissata per il termine dello stato di emergenza, sarà possibile attivare il lavoro agile utilizzando la procedura semplificata, che consente al datore di lavoro di ricorrere a tale modalità di prestazione lavorativa previa apposita comunicazione in via telematica, anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge (L. 81/2017).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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