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OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Pubblicato il Decreto del 2 settembre 2021 sui criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza

martedì 23 novembre 2021
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Il 4 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 2 settembre 2021, che stabilisce i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza.

Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da tale data risulterà abrogata la disciplina ora vigente contenuta nel decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Viene confermato l’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, confermando anche in alcuni casi l’obbligo di predisporre un piano di emergenza (non solo nelle attività soggette al DPR 151/11 e ove siano presenti almeno 10 lavoratori, ma anche nei luoghi di lavoro aperti al pubblico ove siano presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori).

Il decreto conferma anche l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio»,  o di designare  se stesso nel caso intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione incendi.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento.
Il decreto regolamenta, inoltre, l’obbligo di aggiornamento della formazione, che dovrà avvenire ogni cinque anni.

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto, siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma.

Vengono, poi, individuati tre percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

  • attività di “livello 3” (in cui rientrano ad esempio gli alberghi con oltre 200 posti letto e gli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti). Per tali attività è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore;
  • attività di “livello 2” (in cui rientrano le attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/11 con esclusione delle attività di “livello 3”). Per le attività di “livello 2” è previsto un corso di formazione di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore;
  • attività di “livello 1” (in cui rientrano le attività non incluse tra quelle precedenti, ad esempio gli alberghi fino a 25 posti letto), per le quali è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.


Ricordiamo che per gli alberghi con oltre 100 posti letto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica, previo superamento di apposita prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Nel decreto del 2 settembre 2021 vengono, infine, introdotti specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione degli addetti antincendio.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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