L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) risponde, con nota n. 162 del 24 gennaio 2023, al quesito relativo alla possibilità di procedere all'adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero”, con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e della nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 509 del 20 gennaio 2023, si è ribadito che i provvedimenti di sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008).
Tuttavia, tale eccezione è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.
Tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D. Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare.
Qualora, invece, non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione, anche sotto il profilo prevenzionistico.
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