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PERMESSO NELLA GIORNATA DI SMART WORKING: L’INFORTUNIO IN ITINERE È INDENNIZZABILE

Per il Tribunale di Milano la sospensione dell’attività lavorativa non toglie la tutela

lunedì 21 ottobre 2024
PERMESSO NELLA GIORNATA DI SMART WORKING: L’INFORTUNIO IN ITINERE È INDENNIZZABILE PERMESSO NELLA GIORNATA DI SMART WORKING: L’INFORTUNIO IN ITINERE È INDENNIZZABILE

Con la sentenza del 16 settembre 2024, il Tribunale di Milano ha affermato che è coperto dall’assicurazione INAIL anche l’infortunio in itinere occorso al dipendente durante la fruizione di un permesso per motivi personali, posto che detta circostanza non interrompe il nesso rispetto all'attività lavorativa.

Il Tribunale di Milano ha esaminato il caso di una pubblica dipendente che, nel settembre del 2020, svolgeva attività lavorativa in modalità agile dalla propria abitazione. A seguito di un permesso ricevuto dal proprio datore di lavoro, la lavoratrice si allontanava da casa per andare a prendere la figlia a scuola, ma durante il tragitto la donna subiva un infortunio.

Prima di analizzare il caso concreto, è opportuno fare una breve premessa sulla disciplina in materia di infortuni in itinere: quando si parla di infortunio in itinere si fa riferimento ad un evento accidentale che può colpire un lavoratore mentre si sposta dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, durante il consueto tragitto che collega più luoghi di lavoro nel caso di rapporti lavorativi multipli, durante il normale percorso di andata e ritorno dal posto di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa. Sono inclusi anche gli incidenti stradali che si verificano mentre il dipendente utilizza un veicolo di proprietà, a condizione che l’uso dell’auto sia necessario a causa dell’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che permettano di raggiungere il luogo di lavoro in tempo.

In linea generale, non vengono risarciti gli infortuni che si verificano in seguito a deviazioni o interruzioni che non sono legate al lavoro o che non sono necessarie; in sostanza, il tragitto casa-lavoro non può subire variazioni senza una motivazione valida.

Nel caso in esame, la dipendente, subito dopo essersi recata al pronto soccorso, presentava regolare denuncia di infortunio. Tuttavia, qualche mese dopo, Inail rigettava la domanda di indennizzo sostenendo che l'infortunio non era legato ad un rischio lavorativo, ma ad un rischio generico della vita quotidiana e non collegato alla mansione lavorativa.

Inail basava la propria decisione sull’orientamento, ufficializzato con la circolare n. 48/2017, secondo cui, con riferimento al lavoro agile, “gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale”.

La lavoratrice presentava ricorso contro la decisione di Inail, citando a sostegno l’ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione, la quale aveva chiarito – in quel caso con riferimento ad una prestazione lavorativa svolta tradizionalmente in azienda – che l’infortunio in itinere è ricompreso nella tutela Inail anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto durante la fruizione di un permesso per motivi familiari. La Cassazione escludeva, in tal caso, l’interruzione del nesso causale con il lavoro, affermando che l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è esclusa solo qualora il lavoratore, per ragioni o impulsi personali, abbia deviato dal normale percorso casa – lavoro, ponendosi così in una situazione di rischioelettivo.

Il Tribunale di Milano ha condiviso il richiamo all’orientamento di Cassazione, respingendo la tesi addotta da Inail ed affermando che la tutela antinfortunistica del lavoratore si attiva ogniqualvolta lo stesso si allontani della sede di lavoro e poi vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa per pause, riposi e permessi, anche in caso di prestazione lavorativa in modalità agile, riconoscendo nel caso in esame un collegamento tra la sospensione dell’attività lavorativa e l’adempimento dei doveri genitoriali. Su tali presupposti, il Tribunale ha accolto il ricorso della dipendente, riconoscendo il suo diritto ad essere indennizzata dall’INAIL.

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