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PRECISAZIONI INL SULL’UTILIZZO DEI LOCALI SOTTERRANEI

Tra le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il fatto che i locali devono essere già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa

martedì 25 febbraio 2025
PRECISAZIONI INL SULL’UTILIZZO DEI LOCALI SOTTERRANEI PRECISAZIONI INL SULL’UTILIZZO DEI LOCALI SOTTERRANEI

Facendo seguito a quanto pubblicato nel nostro notiziario sindacale del 21/01/2025, inerente l’utilizzo dei locali sotterranei e seminterrati per le attività lavorative, rendiamo noto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sulle modifiche apportate all’art. 65 del D.lgs. 81/2008 dalla Legge n. 203/2024.

Per quanto riguarda le principali disposizioni, la nota di INL specifica che la comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. 

Questa deve essere redatta in carta semplice sul modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro ( ITL Vicenza: ITL.Vicenza@pec.ispettorato.gov.it ) 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività svolta nei locali in oggetto e dall’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, inerente conformità e agibilità dei locali, conformità degli impianti e rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Si specifica, altresì, che non è consentito l’uso dei locali per lavorazioni che comportano emissioni nocive, come ad esempio:
→ verniciatura
→ processi di saldatura
→ uso di minerali a spruzzo
→ uso di solventi e collanti non ad acqua
→ ricarica di batterie
→ lavorazione di materie plastiche a caldo
→ officine con prova motori
→ falegnamerie
→ pulitintolavanderie
→ sviluppo e stampa
→ tipografia

La comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV del D.lgs. 81/2008 e le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.

GAS RADON    
Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà anche essere eseguita, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D.lgs. 101/2020. Si ricorda che la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).

VOLTURE
La comunicazione rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato, ripotando gli estremi della comunicazione già trasmessa.

MODIFICHE AI LOCALI AUTORIZZATI
La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell'attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc. Anche in tal caso l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, salvo richiesta di ulteriori informazioni.

LOCALI CON PARTICOLARI ESIGENZE TECNICHE
L’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, non prevedeva alcuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano “particolari esigenze tecniche”. La nuova disciplina, che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025), debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, a coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.

ISTANZA PRESENTATE ALLE ASL PRIMA DELLA MODIFICA
Le richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima, prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell’istanza).

ULTERIORI INFORMAZIONI
L’art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. La suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione. In tal caso, l'utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

DINIEGO 
In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del D.lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

Per maggiori informazioni, per la modulistica e per avere consulenza tecnica è a disposizione degli associati l'Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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