All’articolo 93 del DL “Rilancio” è stato aggiunto, in sede di conversione in legge, il comma 1-bis, che prevede:
Per effetto di tale nuova disposizione viene introdotta una “proroga obbligatoria”, per cui il periodo formativo nell’ipotesi dell’apprendistato e la durata finale dei contratti a termine, anche in somministrazione, sono prorogati per un periodo uguale a quello di sospensione della prestazione dovuta all’emergenza da Coronavirus (periodo non lavorato per ricorso ai trattamenti di integrazione salariale), con conseguente necessità, da parte del datore di lavoro, di quantificare tale periodo ai fini della nuova scadenza del contratto.
A livello operativo si intravedono criticità rilevanti. In particolare tale provvedimento influenza vari aspetti del rapporto a tempo determinato: durata massima, cessazione dell’esigenza temporanea da parte del datore di lavoro di assunzione del lavoratore in sostituzione o per stagionalità, eventuale acquisizione del diritto di precedenza, computo dei contratti a termine ai fini di altri istituti, etc).
Inoltre, nell’ipotesi di ricorso a lavoratori somministrati, si evidenzia l’eventualità che, per effetto di tale proroga, si renda necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto commerciale tra l’impresa utilizzatrice e l’agenzia.
Confcommercio, che ha espresso da subito la propria contrarietà a questa disposizione, chiede ora al Governo, ai fini di una corretta applicazione della disposizione, che vengano forniti opportuni e tempestivi chiarimenti.
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