Con il superamento della fase emergenziale, i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale sono stati prorogati al 30 giugno 2022 (riferimenti normativi: articolo 10 del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24; articolo 83 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77).
Va ricordato al riguardo che l’articolo 83 prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore, come immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlate a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità.
Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”. L’Inail, a tale proposito, è intervenuto con una nota del 31 marzo 2022, ricordando le modalità per il ricorso alla sorveglianza sanitaria eccezionale e le procedure da seguire. Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs 81/2008, alla nomina di un medico competente - ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza - la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie. Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e Modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo a quei casi che non consentono soluzioni alternative. Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceverà una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da Iva per il pagamento della prestazione effettuata. Si ricorda che il decreto interministeriale del 23 luglio 2020 ha fissato la tariffa dovuta all’Inail.
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