In conseguenza della proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza sono stati prorogati anche i termini relativi alla sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili, (precedentemente in scadenza al 31 dicembre 2021.)
La proroga è contenuta nell’elenco di termini rinnovati contenuto all’Allegato A del DL 221/21: il punto 15 rinnova fino al 31 marzo 2022 le previsioni del Dl “Cura Italia” (Dl 34/2020 art. 83) insieme a quelle di cui all’art. 90 del Decreto sui congedi familiari e la prestazione in modalità agile per i lavoratori fragili.
Anche INAIL annuncia che i datori di lavoro pubblici e privati interessati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, abbiano:
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
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