Il Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 all’art. 2 ha previsto la proroga della validità dei permessi di soggiorno, in scadenza o scaduti fino al 31 luglio 2021.
Sono quindi prorogati fino alla medesima data anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (permessi di soggiorno);
c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (cioè documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale);
d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29 bis del Decreto Legislativo n. 286 del 1998;
f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infra societari.
La proroga è prevista anche per le richieste di conversione dei permessi di soggiorno.
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