È stato pubblicato il decreto recante l’adozione della “tabella scadenze RENTRI”.
La tabella scadenze RENTRI, allegata al decreto, prevede che l’iscrizione al RENTRI debba essere effettuata:
Viene previsto, inoltre, che i modelli di Registro e di FIR siano applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025.
Sono stabilite, infine, le date per l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico (13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al RENTRI in base alla categoria di appartenenza) e per l’emissione del FIR in formato digitale (13 febbraio 2026).
L’obbligo di iscrizione al RENTRI non sussiste per le imprese ricettive che producono solo rifiuti definiti “urbani”, e cioè quelli simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. L’obbligo sussiste solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi, o per alcune tipologie di rifiuti speciali, in quest’ultimo caso se si hanno più di dieci dipendenti. Tra i rifiuti che comportano l’obbligo, ad esempio, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
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